Sentenza 60/1968 (ECLI:IT:COST:1968:60)
Massima numero 2879
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
22/05/1968; Decisione del
22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 60/68 G. EGUAGLIANZA - MODIFICA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI AGRARI APPLICABILE A RAPPORTI RELATIVI A CULTURE DIVERSE - TUTELA DELLA PARTE MENO AVVANTAGGIATA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 60/68 G. EGUAGLIANZA - MODIFICA DEI RAPPORTI CONTRATTUALI AGRARI APPLICABILE A RAPPORTI RELATIVI A CULTURE DIVERSE - TUTELA DELLA PARTE MENO AVVANTAGGIATA - LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non viola l'art. 3 Cost. la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge reg. sic. 16 marzo 1964 n. 4, la quale stabilisce, per i rapporti di colonia relativi a colture arboree od arbustive, oltre all'aumento del 5% della quota pattuita a favore del colono, l'obbligo di determinare in ogni caso quest'ultima in una misura non inferiore al 50% dell'intera produzione. Il fatto che un colono meno avvantaggiato in conseguenza di pattuizioni per lui particolarmente sfavorevoli ottenga un trattamento superiore a quello di un altro originariamente piu' favorito, non contrasta ma anzi fa applicazione del principio di eguaglianza. Ne' a diverso avviso puo' giungersi in considerazione della diversa feracita' del suolo perche' essa, in quanto dovuta a fattori naturali, non e' di per se' sola sufficiente a giustificare la diversita' nella ripartizione del prodotto, che se ne vorrebbe far derivare.
Non viola l'art. 3 Cost. la disposizione contenuta nell'art. 4, secondo comma, della legge reg. sic. 16 marzo 1964 n. 4, la quale stabilisce, per i rapporti di colonia relativi a colture arboree od arbustive, oltre all'aumento del 5% della quota pattuita a favore del colono, l'obbligo di determinare in ogni caso quest'ultima in una misura non inferiore al 50% dell'intera produzione. Il fatto che un colono meno avvantaggiato in conseguenza di pattuizioni per lui particolarmente sfavorevoli ottenga un trattamento superiore a quello di un altro originariamente piu' favorito, non contrasta ma anzi fa applicazione del principio di eguaglianza. Ne' a diverso avviso puo' giungersi in considerazione della diversa feracita' del suolo perche' essa, in quanto dovuta a fattori naturali, non e' di per se' sola sufficiente a giustificare la diversita' nella ripartizione del prodotto, che se ne vorrebbe far derivare.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte