Sentenza 61/1968 (ECLI:IT:COST:1968:61)
Massima numero 2882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  22/05/1968;  Decisione del  22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2880  2881  2883  2884


Titolo
SENT. 61/68 C. DIRITTO DI DIFESA - T.U. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 20, IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - NON VIOLA L'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, secondo cui l'istituto di credito fondiario puo' iniziare o proseguire l'espropriazione immobiliare a carico del debitore originariamente iscritto, ancorche' questi sia deceduto o abbia trasferito il bene ad altro soggetto. Infatti, premesso che il problema della titolarita' del diritto di difesa si pone non gia' nei confronti del debitore deceduto, bensi', in ipotesi, nei confronti del successore, questi trova sufficienti garanzie nel sistema della legge che, da un lato, predispone un particolare meccanismo che consente al successore del bene espropriando di diventare destinatario degli atti, e che, dall'altro, e' coordinato con le norme generali del processo di esecuzione, con la conseguenza che, in attuazione di queste, l'espropriato puo' far valere tutte le ragioni che eventualmente sussistano in suo favore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte