Sentenza 61/1968 (ECLI:IT:COST:1968:61)
Massima numero 2883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
22/05/1968; Decisione del
22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 61/68 D. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE ART. 24 - LIMITAZIONI ATTINENTI A MODALITA' DI ESERCIZIO - LEGITTIMITA' - R.D. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 20, IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 61/68 D. DIRITTO DI DIFESA - COSTITUZIONE ART. 24 - LIMITAZIONI ATTINENTI A MODALITA' DI ESERCIZIO - LEGITTIMITA' - R.D. 16 LUGLIO 1905, N. 646, ART. 20, IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Le limitazioni che l'art. 20 del T.U. sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646 pone all'esercizio del diritto di difesa dell'esecutato nel corso del procedimento esecutivo, non costituiscono violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto attengono a modalita' di esercizio di tale diritto, strutturate in modo particolare, al fine di garantire e tutelare esigenze generali e pubbliche che presiedono allo svolgimento dell'attivita' di credito fondiario.
Le limitazioni che l'art. 20 del T.U. sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646 pone all'esercizio del diritto di difesa dell'esecutato nel corso del procedimento esecutivo, non costituiscono violazione dell'art. 24, comma secondo, della Costituzione, in quanto attengono a modalita' di esercizio di tale diritto, strutturate in modo particolare, al fine di garantire e tutelare esigenze generali e pubbliche che presiedono allo svolgimento dell'attivita' di credito fondiario.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte