Sentenza 61/1968 (ECLI:IT:COST:1968:61)
Massima numero 2884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
22/05/1968; Decisione del
22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 61/68 E. DIRITTO DI DIFESA - R.D. 16 LUGLIO 1965, N. 646 IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - SUSSISTENZA NEL RELATIVO PROCESSO ESECUTIVO DI PRECLUSIONI E DECADENZE - NON INCIDONO SUL DIRITTO DI DIFESA.
SENT. 61/68 E. DIRITTO DI DIFESA - R.D. 16 LUGLIO 1965, N. 646 IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - SUSSISTENZA NEL RELATIVO PROCESSO ESECUTIVO DI PRECLUSIONI E DECADENZE - NON INCIDONO SUL DIRITTO DI DIFESA.
Testo
Nell'ambito del sistema posto dalla legge sul credito fondiario (R.D. 16 luglio 1905, n. 646), l'esistenza, nel processo esecutivo, di preclusioni e decadenze, poste a garanzia dell'interesse del creditore ed a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sollecita, non pone i detti soggetti in una posizione diversa da quella riconosciuta al debitore iscritto, qualora gli atti esecutivi siano a lui rivolti e portati a diretta sua conoscenza. Infatti, dal complesso delle disposizioni speciali e di diritto comune, e' assicurato quel presupposto (conoscenza o agevole conoscibilita') che, nell'assenza di termini eccessivamente brevi e di operazioni preparatorie eccessivamente complesse, toglie alle preclusioni ed alle decadenze l'astratta potenzialita' ad incidere sul diritto di difesa.
Nell'ambito del sistema posto dalla legge sul credito fondiario (R.D. 16 luglio 1905, n. 646), l'esistenza, nel processo esecutivo, di preclusioni e decadenze, poste a garanzia dell'interesse del creditore ed a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sollecita, non pone i detti soggetti in una posizione diversa da quella riconosciuta al debitore iscritto, qualora gli atti esecutivi siano a lui rivolti e portati a diretta sua conoscenza. Infatti, dal complesso delle disposizioni speciali e di diritto comune, e' assicurato quel presupposto (conoscenza o agevole conoscibilita') che, nell'assenza di termini eccessivamente brevi e di operazioni preparatorie eccessivamente complesse, toglie alle preclusioni ed alle decadenze l'astratta potenzialita' ad incidere sul diritto di difesa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte