Sentenza 61/1968 (ECLI:IT:COST:1968:61)
Massima numero 2884
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del  22/05/1968;  Decisione del  22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2880  2881  2882  2883


Titolo
SENT. 61/68 E. DIRITTO DI DIFESA - R.D. 16 LUGLIO 1965, N. 646 IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO - SUSSISTENZA NEL RELATIVO PROCESSO ESECUTIVO DI PRECLUSIONI E DECADENZE - NON INCIDONO SUL DIRITTO DI DIFESA.

Testo
Nell'ambito del sistema posto dalla legge sul credito fondiario (R.D. 16 luglio 1905, n. 646), l'esistenza, nel processo esecutivo, di preclusioni e decadenze, poste a garanzia dell'interesse del creditore ed a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e sollecita, non pone i detti soggetti in una posizione diversa da quella riconosciuta al debitore iscritto, qualora gli atti esecutivi siano a lui rivolti e portati a diretta sua conoscenza. Infatti, dal complesso delle disposizioni speciali e di diritto comune, e' assicurato quel presupposto (conoscenza o agevole conoscibilita') che, nell'assenza di termini eccessivamente brevi e di operazioni preparatorie eccessivamente complesse, toglie alle preclusioni ed alle decadenze l'astratta potenzialita' ad incidere sul diritto di difesa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte