Sentenza 62/1968 (ECLI:IT:COST:1968:62)
Massima numero 2885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
22/05/1968; Decisione del
22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 62/68. BELLEZZE NATURALI - INDENNITA' A CARICO DEL CONTRAVVENTORE - MISURA - ART. 15 LEGGE N. 1497 DEL 1939 - COLLEGIO DEI PERITI - ARBITRATO NECESSARIO - ESCLUSIONE - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
SENT. 62/68. BELLEZZE NATURALI - INDENNITA' A CARICO DEL CONTRAVVENTORE - MISURA - ART. 15 LEGGE N. 1497 DEL 1939 - COLLEGIO DEI PERITI - ARBITRATO NECESSARIO - ESCLUSIONE - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE - INSUSSISTENZA - NATURA DI PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Testo
La pronuncia del collegio dei periti, prevista dall'art. 15, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla misura dell'indennita' fissata dal Ministro e non accettata dal contravventore, non configura un arbitrato necessario e, pertanto, non puo' essere configurata come un'ipotesi di deroga alla giurisdizione, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione. L'art. 15 della legge suddetta, infatti, prevede un procedimento amministrativo che si svolge in funzione del successivo provvedimento ministeriale, che dispone il pagamento, e rispetto al quale la pronuncia del collegio peritale esplica una funzione determinante, ma strumentale.
La pronuncia del collegio dei periti, prevista dall'art. 15, quarto comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla misura dell'indennita' fissata dal Ministro e non accettata dal contravventore, non configura un arbitrato necessario e, pertanto, non puo' essere configurata come un'ipotesi di deroga alla giurisdizione, in contrasto con l'art. 102 della Costituzione. L'art. 15 della legge suddetta, infatti, prevede un procedimento amministrativo che si svolge in funzione del successivo provvedimento ministeriale, che dispone il pagamento, e rispetto al quale la pronuncia del collegio peritale esplica una funzione determinante, ma strumentale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte