Sentenza 70/2020 (ECLI:IT:COST:2020:70)
Massima numero 43255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
09/03/2020; Decisione del
09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Ricorso in via principale - Adeguata motivazione delle censure - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carenza di motivazione e di intrinseca coerenza, formulate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018 e degli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019. I termini delle questioni sono sufficientemente chiari ed omogenei, risultando esaustivamente evidenziati i profili che, secondo il ricorrente, renderebbero costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate.
Non sono accolte le eccezioni di inammissibilità, per carenza di motivazione e di intrinseca coerenza, formulate nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018 e degli artt. 7 e 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019. I termini delle questioni sono sufficientemente chiari ed omogenei, risultando esaustivamente evidenziati i profili che, secondo il ricorrente, renderebbero costituzionalmente illegittime le disposizioni impugnate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
17/12/2018
n. 59
art. 2
co.
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 5
art. 7
co.
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 5
art. 8
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte