Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Individuazione solo per alcune materie, e non per altre - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Lamentata arbitrarietà, violazione dei principi di solidarietà e in materia di equilibrio di bilancio, nonché delle competenze regionali e della finanza regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, là dove, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, subordinano il conferimento della maggiore autonomia alla mera determinazione dei LEP, senza richiedere la loro concreta garanzia. La legge impugnata subordina il conferimento delle forme particolari di autonomia alla determinazione dei LEP (salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, come sopra interpretato): tale determinazione fa sorgere un vincolo per il legislatore regionale e per la pubblica amministrazione e il corrispondente diritto di ricevere le necessarie risorse, ai sensi dell’art. 119, quarto comma, Cost. Dunque, anche prescindendo dalle norme dedicate al monitoraggio sulla garanzia dei LEP (art. 3, commi 4 e 5, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale), la legge impugnata non si limita a richiedere la determinazione dei LEP, ma detta norme ulteriori, volte a far sì che essi non restino “sulla carta”, anche con specifico riferimento alle regioni terze. Resta ferma la possibilità di contestare le future leggi di differenziazione e i futuri atti determinativi dei LEP e del loro finanziamento, in relazione al principio di corrispondenza tra funzioni e risorse di cui all’art. 119, quarto comma, Cost.; così come resta ferma la possibilità, per lo Stato, di esercitare il potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., previsto anche per la tutela dei LEP.