Sentenza 192/2024 (ECLI:IT:COST:2024:192)
Massima numero 46526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BARBERA  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/11/2024;  Decisione del  14/11/2024
Deposito del 03/12/2024; Pubblicazione in G. U. 04/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46479  46480  46481  46482  46483  46484  46485  46486  46487  46488  46489  46490  46491  46492  46493  46494  46495  46496  46497  46498  46499  46500  46501  46502  46503  46504  46505  46506  46507  46508  46509  46510  46511  46512  46513  46514  46515  46516  46517  46518  46519  46520  46521  46522  46523  46524  46525  46527  46528  46529  46530  46531  46532  46533  46534  46535  46536  46537


Titolo
Regioni - Regioni a statuto ordinario - Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata - Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) - Individuazione solo per alcune materie, e non per altre - Ricorso delle Regioni Toscana e Campania - Lamentata arbitrarietà, violazione dei principi di solidarietà e in materia di equilibrio di bilancio, nonché delle competenze regionali e della finanza regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 215015).

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana e Campania in riferimento agli artt. 2, 3, 5, 116, terzo comma, 117, secondo comma, lett. m), e 119 Cost., degli artt. 1, comma 2; 2, comma 1; 3; 4, commi 1 e 2, e 9, comma 2, della legge n. 86 del 2024, là dove, in tema di attuazione dell’autonomia differenziata, subordinano il conferimento della maggiore autonomia alla mera determinazione dei LEP, senza richiedere la loro concreta garanzia. La legge impugnata subordina il conferimento delle forme particolari di autonomia alla determinazione dei LEP (salvo quanto disposto dall’art. 3, comma 3, come sopra interpretato): tale determinazione fa sorgere un vincolo per il legislatore regionale e per la pubblica amministrazione e il corrispondente diritto di ricevere le necessarie risorse, ai sensi dell’art. 119, quarto comma, Cost. Dunque, anche prescindendo dalle norme dedicate al monitoraggio sulla garanzia dei LEP (art. 3, commi 4 e 5, dichiarati costituzionalmente illegittimi in via consequenziale), la legge impugnata non si limita a richiedere la determinazione dei LEP, ma detta norme ulteriori, volte a far sì che essi non restino “sulla carta”, anche con specifico riferimento alle regioni terze. Resta ferma la possibilità di contestare le future leggi di differenziazione e i futuri atti determinativi dei LEP e del loro finanziamento, in relazione al principio di corrispondenza tra funzioni e risorse di cui all’art. 119, quarto comma, Cost.; così come resta ferma la possibilità, per lo Stato, di esercitare il potere sostitutivo di cui all’art. 120, secondo comma, Cost., previsto anche per la tutela dei LEP.



Atti oggetto del giudizio

legge  26/06/2024  n. 86  art. 1  co. 2

legge  26/06/2024  n. 86  art. 2  co. 1

legge  26/06/2024  n. 86  art. 3  co. 

legge  26/06/2024  n. 86  art. 4  co. 1

legge  26/06/2024  n. 86  art. 4  co. 2

legge  26/06/2024  n. 86  art. 9  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 116  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte