Sentenza 63/1968 (ECLI:IT:COST:1968:63)
Massima numero 2886
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
22/05/1968; Decisione del
22/05/1968
Deposito del 06/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 63/68. IMPOSTE E TASSE - TASSA SPECIALE PER LE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO E SBARCATE NEI PORTI - DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO NEGLI AERODROMI DI MERCI PROVENIENTI O DESTINATE ALL'ESTERO - SPETTANZA ALLO STATO E NON ALLA REGIONE SICILIANA.
SENT. 63/68. IMPOSTE E TASSE - TASSA SPECIALE PER LE MERCI PROVENIENTI DALL'ESTERO E SBARCATE NEI PORTI - DIRITTO DI IMBARCO E SBARCO NEGLI AERODROMI DI MERCI PROVENIENTI O DESTINATE ALL'ESTERO - SPETTANZA ALLO STATO E NON ALLA REGIONE SICILIANA.
Testo
Spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1, legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24): pertanto si respinge il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana. La tassa relativa ai porti e alle spiagge e' per la dottrina, ab antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello Stato figura fra le entrate extra tributarie. L'analogo diritto relativo agli aerodromi e' invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24, nei lavori preparatori e nel bilancio dello Stato come il corrispettivo, a carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701 cod. nav.). Costituiscono tributi doganali o proventi extratributari, sia la tassa che il relativo diritto, che essendo estranei alle norme d'attuazione non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e percio' restano allo Stato (v. sent. n. 146 del 1967).
Spetta allo Stato far propri la tassa speciale per le merci provenienti dall'estero che si sbarcano nei porti e nelle spiagge (art. 1, legge 21 dicembre 1931, n. 1592) e il diritto di imbarco e di sbarco negli aerodromi di merce destinata all'estero o proveniente dall'estero (art. 7 legge 9 gennaio 1956, n. 24): pertanto si respinge il ricorso 19 dicembre 1967 della Regione siciliana. La tassa relativa ai porti e alle spiagge e' per la dottrina, ab antiquo e pacificamente, un tributo doganale, mentre nel bilancio dello Stato figura fra le entrate extra tributarie. L'analogo diritto relativo agli aerodromi e' invece configurato nella legge 9 gennaio 1956, n. 24, nei lavori preparatori e nel bilancio dello Stato come il corrispettivo, a carattere extratributario, d'un uso speciale degli aeroporti (art. 701 cod. nav.). Costituiscono tributi doganali o proventi extratributari, sia la tassa che il relativo diritto, che essendo estranei alle norme d'attuazione non sono stati attribuiti alla Regione siciliana e percio' restano allo Stato (v. sent. n. 146 del 1967).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1965
n. 1074
art. 0