Sentenza 66/1968 (ECLI:IT:COST:1968:66)
Massima numero 2890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
30/05/1968; Decisione del
30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - ALLEGATA PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE IN VIRTU' DI GIUDICATO PREESISTENTE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO NELL'ORDINANZA DI RINVIO - PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 66/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA - ALLEGATA PRECLUSIONE DELLA QUESTIONE IN VIRTU' DI GIUDICATO PREESISTENTE - SUFFICIENTE MOTIVAZIONE SUL PUNTO NELL'ORDINANZA DI RINVIO - PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Affermare la improponibilita' di una questione di legittimita' costituzionale per irrilevanza, in considerazione della preesistenza di un giudicato penale che sarebbe preclusivo, si risolve in una critica del giudizio di rilevanza compiuto nell'ordinanza di rinvio. Avendo il giudice a quo motivato sul punto dell'esistenza del detto giudicato, ritenendolo non ostativo, la questione deve ritenersi ammissibile.
Affermare la improponibilita' di una questione di legittimita' costituzionale per irrilevanza, in considerazione della preesistenza di un giudicato penale che sarebbe preclusivo, si risolve in una critica del giudizio di rilevanza compiuto nell'ordinanza di rinvio. Avendo il giudice a quo motivato sul punto dell'esistenza del detto giudicato, ritenendolo non ostativo, la questione deve ritenersi ammissibile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23