Sentenza 66/1968 (ECLI:IT:COST:1968:66)
Massima numero 2891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
30/05/1968; Decisione del
30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/68 B. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - NORME MODIFICATE O SOSTITUITE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESTENSIONE "ERGA OMNES" A NORMA DELLA LEGGE DELEGA N. 741 DEL 1959 - ESCLUSIONE - LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - INDENNITA' DI MENSA - NATURA - MANCATA MENZIONE NELLE TABELLE RETRIBUTIVE - IRRILEVANZA.
SENT. 66/68 B. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - NORME MODIFICATE O SOSTITUITE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - ESTENSIONE "ERGA OMNES" A NORMA DELLA LEGGE DELEGA N. 741 DEL 1959 - ESCLUSIONE - LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - INDENNITA' DI MENSA - NATURA - MANCATA MENZIONE NELLE TABELLE RETRIBUTIVE - IRRILEVANZA.
Testo
Per determinare tutte le clausole dei singoli accordi economici stipulati dalle associazioni sindacali cui il Governo era autorizzato ad uniformarsi secondo l'art. 1 della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741, allo scopo di dettare norme giuridiche valevoli "erga omnes", non si doveva tener conto di accordi successivamente modificati o sostituiti. L'indennita' di mensa, che ha una particolare ragion d'essere, ha natura di integrazione della retribuzione alimentare e, come precisato dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956, e' considerata elemento utile per il calcolo dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di anzianita', ferie, gratifica natalizia e tredicesima mensilita'. Non e' pertanto da ritenersi esclusa, nel caso che le tabelle di normale retribuzione non la prevedano espressamente.
Per determinare tutte le clausole dei singoli accordi economici stipulati dalle associazioni sindacali cui il Governo era autorizzato ad uniformarsi secondo l'art. 1 della legge di delega 14 luglio 1959, n. 741, allo scopo di dettare norme giuridiche valevoli "erga omnes", non si doveva tener conto di accordi successivamente modificati o sostituiti. L'indennita' di mensa, che ha una particolare ragion d'essere, ha natura di integrazione della retribuzione alimentare e, come precisato dall'accordo interconfederale 20 aprile 1956, e' considerata elemento utile per il calcolo dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di anzianita', ferie, gratifica natalizia e tredicesima mensilita'. Non e' pertanto da ritenersi esclusa, nel caso che le tabelle di normale retribuzione non la prevedano espressamente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 87
co. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 1