Sentenza 66/1968 (ECLI:IT:COST:1968:66)
Massima numero 2892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
30/05/1968; Decisione del
30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 66/68 C. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI LA PRODUZIONE DELLE CALZATURE: D.P.R. 25 SETTEMBRE 1960, N. 1433 - EFFICACIA "ERGA OMNES" DEGLI ACCORDI 3 LUGLIO 1947 E 31 MARZO 1953 CONCERNENTI LA INDENNITA' DI MENSA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA PER ESSERE I DETTI ACCORDI SCADUTI E COMUNQUE NON RIPRODOTTI NEL CONTRATTO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1959 - ESCLUSIONE.
SENT. 66/68 C. LAVORO - MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO - DIPENDENTI DA IMPRESE ESERCENTI LA PRODUZIONE DELLE CALZATURE: D.P.R. 25 SETTEMBRE 1960, N. 1433 - EFFICACIA "ERGA OMNES" DEGLI ACCORDI 3 LUGLIO 1947 E 31 MARZO 1953 CONCERNENTI LA INDENNITA' DI MENSA - PRETESO ECCESSO DI DELEGA PER ESSERE I DETTI ACCORDI SCADUTI E COMUNQUE NON RIPRODOTTI NEL CONTRATTO COLLETTIVO 25 LUGLIO 1959 - ESCLUSIONE.
Testo
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, nella parte in cui attribuisce efficacia "erga omnes" agli accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953, concernenti l'indennita' di mensa ai lavoratori dei calzaturifici, sollevata nel presupposto che i detti accordi fossero decaduti e non recepiti nel contratto collettivo 25 luglio 1959, e pertanto non potessero essere inclusi nel decreto delegato. Invero l'accordo del 1947 andava interpretato come prorogabile annualmente, in difetto di disdetta, che non e' mai intervenuta. Ne' poteva annettersi significato abrogativo alla mancata espressa menzione nel contratto collettivo del 1959 e nelle relative tabelle della suddetta indennita'.
E' infondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 25 settembre 1960, n. 1433, nella parte in cui attribuisce efficacia "erga omnes" agli accordi 3 luglio 1947 e 31 marzo 1953, concernenti l'indennita' di mensa ai lavoratori dei calzaturifici, sollevata nel presupposto che i detti accordi fossero decaduti e non recepiti nel contratto collettivo 25 luglio 1959, e pertanto non potessero essere inclusi nel decreto delegato. Invero l'accordo del 1947 andava interpretato come prorogabile annualmente, in difetto di disdetta, che non e' mai intervenuta. Ne' poteva annettersi significato abrogativo alla mancata espressa menzione nel contratto collettivo del 1959 e nelle relative tabelle della suddetta indennita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 87
co. 5
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 1