Sentenza 67/1968 (ECLI:IT:COST:1968:67)
Massima numero 2894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
30/05/1968; Decisione del
30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/68 B. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - FINALITA' - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE.
SENT. 67/68 B. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - FINALITA' - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE.
Testo
Ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' istituito per le finalita' di interesse generale della coordinata utilizzazione e del potenziamento degli impianti concernenti la produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita, nell'ambito del territorio nazionale, dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. Nell'intento di assicurare, con minimi costi di gestione, una disponibilita' di energia elettrica adeguata, per quantita' e prezzo, alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, la legge sopra citata stabilisce, come regola, il trasferimento, in proprieta' dell'Ente, delle imprese che esercitano le attivita' indicate nell'art. 1.
Ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' istituito per le finalita' di interesse generale della coordinata utilizzazione e del potenziamento degli impianti concernenti la produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita, nell'ambito del territorio nazionale, dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. Nell'intento di assicurare, con minimi costi di gestione, una disponibilita' di energia elettrica adeguata, per quantita' e prezzo, alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, la legge sopra citata stabilisce, come regola, il trasferimento, in proprieta' dell'Ente, delle imprese che esercitano le attivita' indicate nell'art. 1.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 27/06/1964
n. 452
art. 5