Sentenza 67/1968 (ECLI:IT:COST:1968:67)
Massima numero 2894
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  30/05/1968;  Decisione del  30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2893  2895  2896  2897  2898


Titolo
SENT. 67/68 B. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - FINALITA' - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE.

Testo
Ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' istituito per le finalita' di interesse generale della coordinata utilizzazione e del potenziamento degli impianti concernenti la produzione, l'importazione, l'esportazione, il trasporto, la trasformazione, la distribuzione e la vendita, nell'ambito del territorio nazionale, dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta. Nell'intento di assicurare, con minimi costi di gestione, una disponibilita' di energia elettrica adeguata, per quantita' e prezzo, alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese, la legge sopra citata stabilisce, come regola, il trasferimento, in proprieta' dell'Ente, delle imprese che esercitano le attivita' indicate nell'art. 1.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  27/06/1964  n. 452  art. 5