Sentenza 67/1968 (ECLI:IT:COST:1968:67)
Massima numero 2895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  30/05/1968;  Decisione del  30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2893  2894  2896  2897  2898


Titolo
SENT. 67/68 C. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE - ART. 4, N. 8 - SOTTRAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE PICCOLE IMPRESE - CONDIZIONI PER OTTENERE IL BENEFICIO.

Testo
A norma dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono esonerate dal trasferimento all'Ente Nazionale per l'energia elettrica le imprese che, nel biennio 1959-1960, non abbiano prodotto ovvero prodotto e distibuito, in media, piu' di 15 milioni di kilovattore per anno.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  27/06/1964  n. 452  art. 5