Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura e sua possibile applicazione medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.
È esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, abrogato dall'art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, e il cui tenore letterale è stato riprodotto, con efficacia pro futuro, dall'art. 7 della medesima legge regionale. Il successivo ricorso del Governo avverso le disposizioni da ultimo citate dimostrano, infatti, la persistenza di un interesse a una pronuncia nel merito; inoltre, il periodo di vigenza dell'impugnata norma retroattiva, per quanto limitato, non è tale da escludere in radice una sua qualche applicazione.
Per costante orientamento della Corte costituzionale, la cessazione della materia del contendere è pronunciata qualora la modifica intervenuta in pendenza di giudizio abbia carattere satisfattivo delle pretese del ricorrente e la norma abrogata non abbia trovato medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2019 e n. 180 del 2019).