Sentenza 70/2020 (ECLI:IT:COST:2020:70)
Massima numero 43256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/03/2020;  Decisione del  09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  43255  43257  43258  43259  43260  43261  43262


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Ius superveniens abrogativo della disposizione impugnata - Modifica non satisfattiva delle ragioni di censura e sua possibile applicazione medio tempore - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo

È esclusa la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, abrogato dall'art. 8 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, e il cui tenore letterale è stato riprodotto, con efficacia pro futuro, dall'art. 7 della medesima legge regionale. Il successivo ricorso del Governo avverso le disposizioni da ultimo citate dimostrano, infatti, la persistenza di un interesse a una pronuncia nel merito; inoltre, il periodo di vigenza dell'impugnata norma retroattiva, per quanto limitato, non è tale da escludere in radice una sua qualche applicazione.

Per costante orientamento della Corte costituzionale, la cessazione della materia del contendere è pronunciata qualora la modifica intervenuta in pendenza di giudizio abbia carattere satisfattivo delle pretese del ricorrente e la norma abrogata non abbia trovato medio tempore applicazione. (Precedenti citati: sentenze n. 287 del 2019 e n. 180 del 2019).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  17/12/2018  n. 59  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte