Sentenza 67/1968 (ECLI:IT:COST:1968:67)
Massima numero 2896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
30/05/1968; Decisione del
30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/68 D. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE - ART. 4, N. 8 - SOTTRAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE PICCOLE IMPRESE - IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DA ALTRI - ESCLUSIONE DALL'ESONERO - DISTINZIONE TRA VENDITA IN BLOCCO E DISTRIBUZIONE - IRRILEVANZA AI FINI DI UN DIVERSO TRATTAMENTO - VALORE DETERMINANTE DELLA MANCANZA DEL FATTORE PRODUTTIVO.
SENT. 67/68 D. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE - ART. 4, N. 8 - SOTTRAZIONE AL TRASFERIMENTO DELLE PICCOLE IMPRESE - IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA PRODOTTA DA ALTRI - ESCLUSIONE DALL'ESONERO - DISTINZIONE TRA VENDITA IN BLOCCO E DISTRIBUZIONE - IRRILEVANZA AI FINI DI UN DIVERSO TRATTAMENTO - VALORE DETERMINANTE DELLA MANCANZA DEL FATTORE PRODUTTIVO.
Testo
L'esonero dal trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 8, delle imprese indicate nell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' giustificato quando sussista un'attivita' produttiva da parte dell'azienda senza particolare riguardo alla destinazione dell'energia prodotta. Agli effetti della esclusione dall'esonero del trasferimento non ha quindi rilevanza distinguere fra imprese che abbiano acquistato l'energia elettrica da altri prodotta, per farne oggetto di vendita in blocco, da quelle che esplicano attivita' di intermediazione a fini di distribuzione per il consumo. Pur trattandosi infatti di situazioni economiche e giuridiche differenziate, esse sono parimenti caratterizzate dall'assenza del fattore produttivo e non possono, ai fini dell'esonero, avere trattamento diverso.
L'esonero dal trasferimento ai sensi dell'art. 4, n. 8, delle imprese indicate nell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' giustificato quando sussista un'attivita' produttiva da parte dell'azienda senza particolare riguardo alla destinazione dell'energia prodotta. Agli effetti della esclusione dall'esonero del trasferimento non ha quindi rilevanza distinguere fra imprese che abbiano acquistato l'energia elettrica da altri prodotta, per farne oggetto di vendita in blocco, da quelle che esplicano attivita' di intermediazione a fini di distribuzione per il consumo. Pur trattandosi infatti di situazioni economiche e giuridiche differenziate, esse sono parimenti caratterizzate dall'assenza del fattore produttivo e non possono, ai fini dell'esonero, avere trattamento diverso.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 27/06/1964
n. 452
art. 5