Sentenza 67/1968 (ECLI:IT:COST:1968:67)
Massima numero 2897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del  30/05/1968;  Decisione del  30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2893  2894  2895  2896  2898


Titolo
SENT. 67/68 E. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE - LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452, ART. 5 - PICCOLE IMPRESE CHE ABBIANO DISTRIBUITO ENERGIA ACQUISTATA DA TERZI - ESCLUSIONE DALL'ESONERO - GIUSTIFICAZIONE.

Testo
L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, stabilisce l'esclusione dall'esonero dall'espropriazione all'ENEL, le piccole imprese elettriche le quali nel biennio di riferimento 1959-1960, abbiano acquistato, anche solo in parte, energia da terzi, al fine di integrare il loro potenziale di distribuzione al consumo o di rivendita in blocco. L'accennata disposizione, la quale conferma la rilevanza attribuita, nel sistema della legge n. 1643 del 1962, al fattore produttivo ai fini dell'esonero dall'espropriazione, e' preordinata all'esigenza della parita' di trattamento fra aziende che, ancor meno di quelle distributrici di energia elettrica, perseguono, mediante attivita' di mediazione, finalita' di interesse generale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  27/06/1964  n. 452  art. 5