Sentenza 67/1968 (ECLI:IT:COST:1968:67)
Massima numero 2898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
30/05/1968; Decisione del
30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 67/68 F. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE - LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452, ART. 5 - PICCOLE IMPRESE CHE ABBIANO ACQUISTATO ENERGIA DA TERZI SOLO PER "MOTIVI OCCASIONALI E NON RICORRENTI" - ESONERO DAL TRASFERIMENTO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA. - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 567 - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DI IMPRESA CHE HA ACQUISTATO ENERGIA IN MODO NON OCCASIONALE - ESONERO DAL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - ECCESSO DI DELEGA (ARTT. 76 E 77 COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 67/68 F. ENERGIA ELETTRICA - NAZIONALIZZAZIONE - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ISTITUTIVA DELL'E.N.E.L. - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DELLE IMPRESE ELETTRICHE - LEGGE 27 GIUGNO 1964, N. 452, ART. 5 - PICCOLE IMPRESE CHE ABBIANO ACQUISTATO ENERGIA DA TERZI SOLO PER "MOTIVI OCCASIONALI E NON RICORRENTI" - ESONERO DAL TRASFERIMENTO - INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA. - D.P.R. 18 MARZO 1965, N. 567 - TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DELL'ENTE DI IMPRESA CHE HA ACQUISTATO ENERGIA IN MODO NON OCCASIONALE - ESONERO DAL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - ECCESSO DI DELEGA (ARTT. 76 E 77 COST.) - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, in forza del quale dall'esonero dal trasferimento all'ENEL sono escluse le imprese che abbiano distribuito o venduto in blocco energia acquistata anche soltanto in parte da terzi, ad eccezione di quelle che tale acquisto abbiano compiuto senza alcun limite temporale per "motivi occasionali e non ricorrenti", deve essere rigorosamente interpretato in riferimento ad acquisti determinati da eccezionali circostanze, al di fuori delle normali esigenze di approvvigionamento di energia da parte delle imprese, quali risultano dalle abituali condizioni della loro attivita'. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 567, per eccesso di delega (artt. 76 e 777 Cost.) in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, per aver disposto il trasferimento all'ENEL di un'impresa non distributrice di energia elettrica ed esercente la vendita in blocco di energia in parte prelevata da terzi per motivi ricorrenti e non occasionali.
L'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, in forza del quale dall'esonero dal trasferimento all'ENEL sono escluse le imprese che abbiano distribuito o venduto in blocco energia acquistata anche soltanto in parte da terzi, ad eccezione di quelle che tale acquisto abbiano compiuto senza alcun limite temporale per "motivi occasionali e non ricorrenti", deve essere rigorosamente interpretato in riferimento ad acquisti determinati da eccezionali circostanze, al di fuori delle normali esigenze di approvvigionamento di energia da parte delle imprese, quali risultano dalle abituali condizioni della loro attivita'. Non e' percio' fondata la questione di legittimita' costituzionale del D.P.R. 18 marzo 1965, n. 567, per eccesso di delega (artt. 76 e 777 Cost.) in relazione all'art. 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, per aver disposto il trasferimento all'ENEL di un'impresa non distributrice di energia elettrica ed esercente la vendita in blocco di energia in parte prelevata da terzi per motivi ricorrenti e non occasionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte
legge 27/06/1964
n. 452
art. 5