Sentenza 69/1968 (ECLI:IT:COST:1968:69)
Massima numero 2900
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  30/05/1968;  Decisione del  30/05/1968
Deposito del 17/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2901  2902


Titolo
SENT. 69/68 A. REGIONE SICILIANA - MATERIA DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE - COMPETENZE.

Testo
Per l'art. 17, lett. f, dello Statuto, la Regione siciliana ha competenza legislativa concorrente per quanto attiene alla legislazione sociale in materia di "rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale", osservando i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Nella stessa materia, per l'art. 20 dello Statuto, la Regione ha competenza esecutiva ed amministrativa. Inoltre in forza dell'art. 1 delle Norme di attuazione emanate con D.P.R. 25 giugno 1952, n. 1138, esercita nel territorio regionale le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; infine, ai sensi dell'art. 2, primo comma, delle stesse Norme di attuazione, per l'esercizio delle funzioni amministrative, gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esistenti nella Regione dipendono "da questa".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  25/06/1952  n. 1138  art. 1  

decreto del Presidente della Repubblica  25/06/1952  n. 1138  art. 2