Ordinanza 71/1968 (ECLI:IT:COST:1968:71)
Massima numero 2904
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 20/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 71/68. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE - REGIONE SICILIANA - PROVVEDIMENTI IMPUGNATI - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Testo
In sede di giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito della deliberazione dell'E.R.A.S. (ora E.S.A.) 6 luglio 1962, n. 1054, con la quale sono stati stabiliti le norme e i criteri per la determinazione del trattamento di quiescenza dovuto al personale dipendente dall'Ente stesso, e del relativo atto di approvazione da parte dell'Assessore regionale per l'agricoltura e per le foreste in data 1 ottobre 1962, n. 10254, la Corte, vagliate le gravi ragioni illustrate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha disposto la sospensione degli impugnati provvedimenti, a mente degli artt. 40 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 28 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 40  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)    n. 0  art. 28