Sentenza 72/1968 (ECLI:IT:COST:1968:72)
Massima numero 2905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2906


Titolo
SENT. 72/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORRE LE RELATIVE QUESTIONI - CONCETTO LATO DI "GIUDIZIO" A QUO - GIUDICE DI SORVEGLIANZA IN SEDE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA - E' LEGITTIMATO.

Testo
Il termine "giudizio", usato nell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, deve essere inteso nel senso piu' ampio, comprensivo della generalita' dei procedimenti che si svolgono davanti a un giudice, senza che rilevi quanto, ad un piu' penetrante esame, possa risultare sulla natura di quel procedimento. Pertanto, deve ritenersi qualificato a proporre questioni di legittimita' costituzionale il giudice di sorveglianza, nell'esercizio della funzione relativa all'applicazione delle misure di sicurezza. Cfr.: anche sent. 9 maggio 1968, n. 53.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte