Sentenza 70/2020 (ECLI:IT:COST:2020:70)
Massima numero 43257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  09/03/2020;  Decisione del  09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Massime associate alla pronuncia:  43255  43256  43258  43259  43260  43261  43262


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione ricostruttiva) - Carattere innovativo, anziché di interpretazione autentica, della norma impugnata - Irragionevolezza e violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, terzo comma, Cost., l'art. 2 della legge reg. Puglia n. 59 del 2018, il quale prevede che l'art. 4, comma 1, della legge reg. Puglia n. 14 del 2009 deve essere inteso nel senso che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici può essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza. La disposizione impugnata, non interpreta la disposizione originaria, ma ne estende in via retroattiva l'oggetto, sia con riferimento alle diverse dislocazioni sia alle diverse sistemazioni plano-volumetriche, in violazione dell'allora vigente vincolo della sagoma dell'edificio preesistente (art. 3, comma 1, lett. d, t.u. edilizia). La sua portata innovativa, integrando una nuova deroga agli strumenti urbanistici, rende irragionevolmente legittime, in virtù della sua portata retroattiva, condotte non considerate tali al momento della loro realizzazione, realizzando una surrettizia ipotesi di sanatoria. È altresì violato l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione agli artt. 36 e 37 del t.u. edilizia, i quali esprimono il principio fondamentale della c.d. doppia conformità edilizia - che richiede la coerenza del manufatto con la disciplina urbanistica sia quando è stato edificato, sia quando viene domandato l'accertamento di conformità - e all'art. 5, comma 10, del "decreto sviluppo". (Precedenti citati: sentenze n. 174 del 2019, n. 108 del 2019 e n. 73 del 2017).

Vi è sostanziale indifferenza, quanto allo scrutinio di legittimità costituzionale, tra norme di interpretazione autentica - retroattive, salva una diversa volontà in tal senso esplicitata dal legislatore stesso - e norme innovative con efficacia retroattiva. Al legislatore, anche regionale, non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive di entrambi i tipi, ma la retroattività deve trovare adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. (Precedenti citati: sentenze n. 108 del 2019 e n. 73 del 2017).

La qualifica di norma (meramente) interpretativa va ascritta solo a quelle disposizioni che hanno il fine obiettivo di chiarire il senso di norme preesistenti ovvero di escludere o di enucleare uno dei sensi fra quelli ritenuti ragionevolmente riconducibili alla norma interpretata, allo scopo di imporre a chi è tenuto ad applicare la disposizione considerata un determinato significato normativo. Il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, così rendendo vincolante un significato ascrivibile ad una norma anteriore. La distinzione tra norme interpretative e disposizioni innovative rileva, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale, perché la palese erroneità di tale auto-qualificazione può costituire un indice, sia pure non dirimente, della irragionevolezza della disposizione impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 73 del 2017, n. 103 del 2013 e n. 41 del 2011).

In tema di condono edilizio "straordinario", spettano alla legislazione statale, oltre ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale, le scelte di principio sul versante della sanatoria amministrativa, in particolare quelle relative all'an, al quando e al quantum. Esula, infatti, dalla potestà legislativa concorrente delle Regioni il potere di ampliare i limiti applicativi della sanatoria oppure, ancora, di allargare l'area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato. A maggior ragione, esula dalla potestà legislativa regionale il potere di disporre autonomamente una sanatoria straordinaria per il solo territorio regionale. (Precedenti citati: sentenze n. 208 del 2019, n. 68 del 2018, n. 73 del 2017, n. 233 del 2015, n. 117 del 2015 e n. 290 del 2009; con riferimento ai profili penalistici: sentenze n. 49 del 2006, n. 70 del 2005 e n. 196 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  17/12/2018  n. 59  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 3    co. 1  lett. d)

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 36  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 37  

decreto legge  13/05/2011  n. 70  art. 5    co. 10  

legge  12/07/2011  n. 106  art.