Sentenza 72/1968 (ECLI:IT:COST:1968:72)
Massima numero 2906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2905


Titolo
SENT. 72/68 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - OGGETTO - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE - R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787 - REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Poiche', ai sensi dell'art. 134 della Costituzione, il giudizio di legittimita' costituzionale deve aver per oggetto, esclusivamente le leggi e gli altri atti aventi forza di legge, deve essere dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 142 del regolamento per gli istituti di prevenzione e pena, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 787, la cui natura regolamentare, rivelata dalla denominazione, trova conferma nel preambolo del decreto, la' dove si fa riferimento all'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri e al parere del Consiglio di Stato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte