Sentenza 73/1968 (ECLI:IT:COST:1968:73)
Massima numero 2907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2908  15197


Titolo
SENT. 73/68 A. LAVORI PUBBLICI - FERROVIE - REATI FERROVIARI - CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL POTERE DI EMANARE CON REGOLAMENTO NORME PENALI - LEGGI ANTERIORI ALLA COSTITUZIONE - CONFERIMENTO AL GOVERNO DI POTERI CHE QUESTA NON CONSENTE - EFFETTI LIMITATI NEL TEMPO DI UNA EVENTUALE DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DIFETTO ASSOLUTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Trattandosi di illegittimita' sopravvenuta, gli effetti di una eventuale dichiarazione di illegittimita' di una norma di legge anteriore alla Costituzione, non potrebbero retroagire ad un momento anteriore a quello nel quale la legge e' divenuta incompatibile con i nuovi precetti costituzionali, ne' quindi riflettersi sulla validita' degli atti che nell'esercizio di competenza da quella norma di legge attribuita, fossero posti in essere prima del 1 gennaio 1948. Va percio' dichiarata inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 13, secondo comma, 25, secondo comma, 70, 76 e 77 Cost., nei confronti dell'art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (contenente il "testo delle leggi sui lavori pubblici"). Una dichiarazione di illegittimita' costituzionale di tale disposizione non avrebbe infatti potuto influire sul giudizio a quo, vertente sull'applicabilita' o meno degli artt. 51 e 64 del regolamento di polizia ferroviaria: regolamento emanato bensi' in base alla norma di legge impugnata, ma prima della Costituzione (r.d. 31 ottobre 1873, n. 1687). Per ragioni del tutto analoghe va altresi' dichiarata inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del R.D. 15 marzo 1923, n. 692, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, impugnato anch'esso per pretesa violazione del principio della riserva di legge in materia penale. Dacche' anche in questo caso oggetto del giudizio a quo era un reato previsto dagli artt. 12 e 17, lett. a, del regolamento appr. con R.D. 10 settembre 1923, n. 1955, dei quali la dichiarazione di illegittimita' della suddetta norma di legge - anche se pronunciata - non avrebbe potuto impedire l'applicazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23