Sentenza 74/1968 (ECLI:IT:COST:1968:74)
Massima numero 2911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2909  2910  2912  2913  2914


Titolo
SENT. 74/68 C. MANICOMI - INTERNAMENTO - PROCEDIMENTO - LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, ART. 2, SECONDO COMMA - NON ASSICURA IL CONTRADDITTORIO ALL'INFERMO - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Nel disciplinare il procedimento innanzi al tribunale, in camera di consiglio, l'art. 2, secondo comma, della legge 14 febbraio 1904, n. 36 (sui manicomi e gli alienati), non consente all'infermo di seguire, ed eventualmente di contestare (personalmente, quando sia in grado di provvedervi nonostante la infermita', o, se occorra, in base a provvedimenti di protezione emanati dal tribunale) le attivita' istruttorie, all'esito delle quali potra' venire meno il provvedimento di ricovero definitivo. In cio' appare evidente il mancato rispetto del diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione. Per contrasto con il quale, l'indicato art. 2, in parte qua, va pertanto dichiarato illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte