Sentenza 74/1968 (ECLI:IT:COST:1968:74)
Massima numero 2913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
20/06/1968; Decisione del
20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/68 E. MANICOMI - INTERNAMENTO - LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, ART. 3, QUINTO COMMA - POTERE DEL DIRETTORE - FINALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 74/68 E. MANICOMI - INTERNAMENTO - LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, ART. 3, QUINTO COMMA - POTERE DEL DIRETTORE - FINALITA' - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma concernente il potere del direttore dell'ospedale psichiatrico di licenziare in via di prova il ricoverato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento (art. 3, quinto comma, legge 14 febbraio 1904, n. 36) e' preordinata al fine di permettere all'infermo di riacquistare la sua liberta', sia pure in prova, subito dopo che si e' constatato il miglioramento, e tale misura puo' non essere disposta dal giudice, dato che presuppone la verifica, sotto la responsabilita' del direttore dell'ospedale, della persistenza del miglioramento constatato, nel contesto di un ritorno dell'infermo alla sua attivita' ordinaria. Un procedimento giudiziario, nell'ipotesi, non potrebbe che ritardare il riacquisto di quella liberta' che non deve essere per nessuna ragione differito, ove si manifesti opportuno e utile.
La norma concernente il potere del direttore dell'ospedale psichiatrico di licenziare in via di prova il ricoverato che abbia raggiunto un notevole grado di miglioramento (art. 3, quinto comma, legge 14 febbraio 1904, n. 36) e' preordinata al fine di permettere all'infermo di riacquistare la sua liberta', sia pure in prova, subito dopo che si e' constatato il miglioramento, e tale misura puo' non essere disposta dal giudice, dato che presuppone la verifica, sotto la responsabilita' del direttore dell'ospedale, della persistenza del miglioramento constatato, nel contesto di un ritorno dell'infermo alla sua attivita' ordinaria. Un procedimento giudiziario, nell'ipotesi, non potrebbe che ritardare il riacquisto di quella liberta' che non deve essere per nessuna ragione differito, ove si manifesti opportuno e utile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
co. 1
Costituzione
art. 13
co. 2
Costituzione
art. 13
co. 3
Altri parametri e norme interposte