Sentenza 74/1968 (ECLI:IT:COST:1968:74)
Massima numero 2914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2909  2910  2911  2912  2913


Titolo
SENT. 74/68 F. MANICOMI - INTERNAMENTO - LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, ART. 2 NELLE PARTI NON DICHIARATE ILLEGITTIME - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Il principio di uguaglianza non puo' imporre di trattare allo stesso modo la persona sana e quella di cui si sospetta l'insania sulla base di attestazioni delle quali il giudice deve vagliare l'attendibilita'. Infatti, una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 2 della l. n. 36 del 1904 per quanto concerne il diritto di difesa ed il termine assegnato all'autorita' di pubblica sicurezza per riferire all'Autorita' Giudiziaria (ved. le precedenti massime C e D), non puo' sostenersi che il ricoverando manchi di quelle garanzie che, secondo la Costituzione, spettano alle persone ritenute pericolose ed agli imputati. Deve pertanto ritenersi insussistente il contrasto della norma suddetta, nella parte non dichiarata costituzionalmente illegittima, con l'art. 3 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 32

Altri parametri e norme interposte