Sentenza 74/1968 (ECLI:IT:COST:1968:74)
Massima numero 2914
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
20/06/1968; Decisione del
20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/68 F. MANICOMI - INTERNAMENTO - LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, ART. 2 NELLE PARTI NON DICHIARATE ILLEGITTIME - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 74/68 F. MANICOMI - INTERNAMENTO - LEGGE 14 FEBBRAIO 1904, N. 36, ART. 2 NELLE PARTI NON DICHIARATE ILLEGITTIME - PRETESA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio di uguaglianza non puo' imporre di trattare allo stesso modo la persona sana e quella di cui si sospetta l'insania sulla base di attestazioni delle quali il giudice deve vagliare l'attendibilita'. Infatti, una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 2 della l. n. 36 del 1904 per quanto concerne il diritto di difesa ed il termine assegnato all'autorita' di pubblica sicurezza per riferire all'Autorita' Giudiziaria (ved. le precedenti massime C e D), non puo' sostenersi che il ricoverando manchi di quelle garanzie che, secondo la Costituzione, spettano alle persone ritenute pericolose ed agli imputati. Deve pertanto ritenersi insussistente il contrasto della norma suddetta, nella parte non dichiarata costituzionalmente illegittima, con l'art. 3 della Costituzione.
Il principio di uguaglianza non puo' imporre di trattare allo stesso modo la persona sana e quella di cui si sospetta l'insania sulla base di attestazioni delle quali il giudice deve vagliare l'attendibilita'. Infatti, una volta dichiarata l'illegittimita' costituzionale parziale dell'art. 2 della l. n. 36 del 1904 per quanto concerne il diritto di difesa ed il termine assegnato all'autorita' di pubblica sicurezza per riferire all'Autorita' Giudiziaria (ved. le precedenti massime C e D), non puo' sostenersi che il ricoverando manchi di quelle garanzie che, secondo la Costituzione, spettano alle persone ritenute pericolose ed agli imputati. Deve pertanto ritenersi insussistente il contrasto della norma suddetta, nella parte non dichiarata costituzionalmente illegittima, con l'art. 3 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte