Sentenza 75/1968 (ECLI:IT:COST:1968:75)
Massima numero 2917
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2915  2916


Titolo
SENT. 75/68 C. LAVORO (RAPPORTO) - INDENNITA' DI ANZIANITA' - NATURA RETRIBUTIVA - LIMITAZIONI - INCOSTITUZIONALITA'.

Testo
L'indennita' di anzianita' riveste carattere retributivo, costituendo parte del compenso dovuto per lavoro prestato, la cui corresponsione viene differita al momento della cessazione del rapporto allo scopo di agevolare al lavoratore il superamento delle difficolta' economiche, possibili ad insorgere per venir meno al salario. Il relativo diritto deve farsi discendere dai principi consacrati nell'art. 36 della Costituzione: e' conseguentemente illegittimo l'art. 2120, primo comma, Codice civile, nella parte in cui esclude che sia dovuta l'indennita' di anzianita' in caso di dimissioni volontarie o di colpa del prestatore di lavoro. Conforme: rif. 78/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Altri parametri e norme interposte