Sentenza 76/1968 (ECLI:IT:COST:1968:76)
Massima numero 2918
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 76/68. PROCESSO PENALE - NORME RELATIVE ALL'ASSUNZIONE DI DETERMINATI TESTIMONI - COD. PROC. PEN., ART. 356 - GRANDI UFFICIALI DELLO STATO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA.

Testo
Non e' fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione, proposta con ordinanza 27 dicembre 1965 del pretore di Fermo, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 356, primo comma, del c.p.p. (recante norme relative all'assunzione di determinati testimoni nella fase istruttoria). Nel processo penale la posizione dei "grandi ufficiali dello Stato" non e' diversa da quella di ogni altro cittadino quanto all'obbligo di testimoniare, che, uguale, per tutti, per i primi non e' subordinato, come in altri Paesi, a speciali autorizzazioni o riserve (a parte eventuali diritti d'astensione comuni ad alcune categorie di cittadini). La differenza sta solo in cio' che nella fase istruttoria, mentre di regola il testimone deve portarsi dal giudice, a norma dell'art. 356 e' il giudice che deve recarsi dal testimone: cosi', piuttosto che godere d'un privilegio rispetto agli altri cittadini, il "grande ufficiale dello Stato" beneficia d'un particolare trattamento nei riguardi dell'autorita' giudiziaria.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte