Sentenza 77/1968 (ECLI:IT:COST:1968:77)
Massima numero 2919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
20/06/1968; Decisione del
20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 77/68. SOCIETA' - NOMINA DI LIQUIDATORI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. CIV., ART. 2450, TERZO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 77/68. SOCIETA' - NOMINA DI LIQUIDATORI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - COD. CIV., ART. 2450, TERZO COMMA - NON VIOLA GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata la questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze 14 luglio 1966 e 13 gennaio 1967 del Presidente del tribunale di Milano, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del cod. civ. (nomina dei liquidatori di societa' con decreto del presidente del tribunale). Parimenti non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2450 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Poiche' il giudizio sullo scioglimento della societa' si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente, il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non colpisce l'art. 24 Cost.. Non sussiste pericolo derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del liquidatore, poiche' ad esso e' dato porre rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto scioglimento della societa' puo' chiedere "i provvedimenti d'urgenza.... piu' idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito" posto che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia di "un pregiudizio imminente e irreparabile" (art. 700 c.p.c.). E' da escludere che il decreto presidenziale non offra garanzie perche' viene preso in assenza della societa' e all'insaputa dei soci, sussistendo sempre il contraddittorio. Ne' puo' dirsi che la segretezza del procedimento non assicuri alla societa' ed ai soci la conoscenza di quanto vi "si sta preparando" e la possibilita' di difesa tempestiva nelle vie ordinarie. Infatti non si emana il decreto di nomina senza aver informato almeno il rappresentante legale della societa'. Diversamente dal provvedimento previsto dall'art. 274, secondo comma, del c.c. (sent. n. 70 del 1965) il decreto di nomina non preclude ne' compromette l'esercizio dell'azione in sede contenziosa.
Non e' fondata la questione, sollevata in riferimento all'art. 24 della Costituzione con le ordinanze 14 luglio 1966 e 13 gennaio 1967 del Presidente del tribunale di Milano, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 2450, terzo comma, del cod. civ. (nomina dei liquidatori di societa' con decreto del presidente del tribunale). Parimenti non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2450 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Poiche' il giudizio sullo scioglimento della societa' si svolge in un secondo tempo dinanzi al giudice competente, il fatto che in precedenza possa essere mancato il contraddittorio non colpisce l'art. 24 Cost.. Non sussiste pericolo derivante dall'immediata esecuzione del decreto di nomina del liquidatore, poiche' ad esso e' dato porre rimedio. Infatti chi contesta in sede contenziosa l'avvenuto scioglimento della societa' puo' chiedere "i provvedimenti d'urgenza.... piu' idonei ad assicurare gli effetti della decisione di merito" posto che, nel caso ipotizzato, vi sia minaccia di "un pregiudizio imminente e irreparabile" (art. 700 c.p.c.). E' da escludere che il decreto presidenziale non offra garanzie perche' viene preso in assenza della societa' e all'insaputa dei soci, sussistendo sempre il contraddittorio. Ne' puo' dirsi che la segretezza del procedimento non assicuri alla societa' ed ai soci la conoscenza di quanto vi "si sta preparando" e la possibilita' di difesa tempestiva nelle vie ordinarie. Infatti non si emana il decreto di nomina senza aver informato almeno il rappresentante legale della societa'. Diversamente dal provvedimento previsto dall'art. 274, secondo comma, del c.c. (sent. n. 70 del 1965) il decreto di nomina non preclude ne' compromette l'esercizio dell'azione in sede contenziosa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte