Ordinanza 80/1968 (ECLI:IT:COST:1968:80)
Massima numero 2922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 80/68. STAMPA - GIORNALISTA - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 45 - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, in riferimento all'art. 21 Cost. - sollevata dall'ordinanza trib. Milano 13 dicembre 1967, g.u. 30 marzo 1968, n. 84 - essendo stata gia' decisa dalla sentenza n. 11 del 1968.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 21

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26