Ordinanza 80/1968 (ECLI:IT:COST:1968:80)
Massima numero 2922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
20/06/1968; Decisione del
20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 80/68. STAMPA - GIORNALISTA - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 45 - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 80/68. STAMPA - GIORNALISTA - ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE - LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 69, ART. 45 - NON VIOLA L'ART. 21 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, in riferimento all'art. 21 Cost. - sollevata dall'ordinanza trib. Milano 13 dicembre 1967, g.u. 30 marzo 1968, n. 84 - essendo stata gia' decisa dalla sentenza n. 11 del 1968.
La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, in riferimento all'art. 21 Cost. - sollevata dall'ordinanza trib. Milano 13 dicembre 1967, g.u. 30 marzo 1968, n. 84 - essendo stata gia' decisa dalla sentenza n. 11 del 1968.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26