Ordinanza 81/1968 (ECLI:IT:COST:1968:81)
Massima numero 2923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del  20/06/1968;  Decisione del  20/06/1968
Deposito del 27/06/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 81/68. IMPOSTE E TASSE - TRASFERIMENTO DI RICCHEZZA - D.L. 5 MARZO 1942, N. 186, ART. 4, SECONDO COMMA - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con due ordinanze del 18 ottobre 1966 della Commissione provinciale delle imposte dirette e indirette di Milano, sulla legittimita' costituzionale dell'art. 4, secondo comma, del D.L. 5 marzo 1942, n. 186 (applicazione delle imposte indirette sui trasferimenti della ricchezza). La Corte, con sentenza n. 76 del 2 dicembre 1965 ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale del secondo comma della norma denunciata, perche' la sopratassa trova la sua giustificazione nella particolarita' della disciplina di quel tipo di tributo e nella sua connessione con lo "speciale procedimento coattivo di riscossione tipico delle imposte di registro" per cui il rapido pagamento della sopratassa "puo' essere uno stimolo all'esercizio" dell'impugnativa. In precedenti pronuncie (31 marzo 1961, n. 21 e 7 luglio 1962, n. 87) la Corte ha escluso la illegittimita' costituzionale di norme relative all'esecutorieta' degli atti amministrativi in materia fiscale con motivazioni che valgono a fortiori per l'esecutorieta' degli atti giurisdizionali di primo grado nella stessa materia e sul punto in esame.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 26