Sentenza 70/2020 (ECLI:IT:COST:2020:70)
Massima numero 43259
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
09/03/2020; Decisione del
09/03/2020
Deposito del 24/04/2020; Pubblicazione in G. U. 29/04/2020
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione ricostruttiva) - Sostituzione di norma dichiarata costituzionalmente illegittima, con altra di identico tenore, valida pro futuro - Successiva introduzione di nuovo parametro interposto - Conseguente violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale a decorrere dell'entrata in vigore della norma interposta.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione ricostruttiva) - Sostituzione di norma dichiarata costituzionalmente illegittima, con altra di identico tenore, valida pro futuro - Successiva introduzione di nuovo parametro interposto - Conseguente violazione dei principi fondamentali in materia del governo del territorio - Illegittimità costituzionale a decorrere dell'entrata in vigore della norma interposta.
Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo a partire dalla data del 19 aprile 2019, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, il quale consente che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici possa essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza. La disposizione impugnata contrasta con il parametro interposto di cui al comma 1-ter dell'art. 2-bis t.u. edilizia, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b), del d.l. n. 32 del 2019, il quale dispone che la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito. Né può sostenersi che l'intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del "piano casa", considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale; il nuovo comma 1-ter citato stabilisce, infatti, che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, esprimendo in tal modo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 125 del 2017, n. 282 del 2016, n. 272 del 2016 e n. 259 del 2014).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo a partire dalla data del 19 aprile 2019, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, il quale consente che l'intervento edilizio di ricostruzione da effettuare a seguito della demolizione di uno o più edifici possa essere realizzato anche con una diversa sistemazione plano-volumetrica, ovvero con diverse dislocazioni del volume massimo consentito all'interno dell'area di pertinenza. La disposizione impugnata contrasta con il parametro interposto di cui al comma 1-ter dell'art. 2-bis t.u. edilizia, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b), del d.l. n. 32 del 2019, il quale dispone che la ricostruzione è consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito. Né può sostenersi che l'intervenuta modifica normativa statale non incida sulla legislazione regionale attuativa del "piano casa", considerata disciplina speciale rispetto alla normativa generale prevista dal legislatore nazionale; il nuovo comma 1-ter citato stabilisce, infatti, che i limiti volumetrici e di sedime si applichino in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, esprimendo in tal modo una ratio univoca, volta a superare tutte le disposizioni (anche regionali), in materia di SCIA, incompatibili con i nuovi vincoli. (Precedenti citati: sentenze n. 86 del 2019, n. 125 del 2017, n. 282 del 2016, n. 272 del 2016 e n. 259 del 2014).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
28/03/2019
n. 5
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001
n. 380
art. 2 bis
co. 1 ter