Sentenza 83/1968 (ECLI:IT:COST:1968:83)
Massima numero 2925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 83/68. IMPOSTE E TASSE - I.G.E. - NATURA DI IMPOSTA INDIRETTA - INAPPLICABILITA' NEI SUOI CONFRONTI DEGLI ARTT. 6 LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, E 22 R.D.L. 7 AGOSTO 1936 N. 1639 - TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI E INTERESSI RELATIVI ALL'I.G.E. - APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI.
SENT. 83/68. IMPOSTE E TASSE - I.G.E. - NATURA DI IMPOSTA INDIRETTA - INAPPLICABILITA' NEI SUOI CONFRONTI DEGLI ARTT. 6 LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALL. E, E 22 R.D.L. 7 AGOSTO 1936 N. 1639 - TUTELA GIURISDIZIONALE DI DIRITTI E INTERESSI RELATIVI ALL'I.G.E. - APPLICABILITA' DI ALTRE DISPOSIZIONI.
Testo
All'imposta generale sull'entrata non sono applicabili ne' la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E che esclude dalla competenza della autorita' giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli; ne' la norma dell'art. 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937 n. 1016, e modificato con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013, che mantiene la competenza dell'autorita' giudiziaria su ogni controversia che non si riferisca a semplice estinzione di redditi. E cio' perche' i suddetti artt. 6 e 22, riguardano le imposte dirette, mentre l'I.G.E. e' una imposta indiretta. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi relativi all'I.G.E., le norme da applicare sono l'art. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, il quale, senza enunciare alcuna limitazione, espressamente stabilisce che contro l'ordine dell'Intendente di finanza e contro il decreto del Ministro per le finanze e' consentito gravame dinanzi all'autorita' giudiziaria in sede civile; l'art. 18 del D.L. 9 maggio 1948, n. 799, affidando alle Commissioni tributarie distrettuali e provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione della imposta sull'entrata corrisposta mediante abbonamento, mantiene implicitamente ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta mediante marche o versamenti in conto corrente postale comprese quelle di estimazione semplice; e l'art. 28 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.1639, che conferma le disposizioni vigenti (e cioe' quelle relative alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria), per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi, che in epoca successiva e' stata sostituita dalla imposta sull'entrata.
All'imposta generale sull'entrata non sono applicabili ne' la norma dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E che esclude dalla competenza della autorita' giudiziaria le questioni relative all'estimo catastale, ed al riparto di quota e tutte le altre sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei ruoli; ne' la norma dell'art. 22 del R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito in legge 7 giugno 1937 n. 1016, e modificato con R.D.L. 27 ottobre 1937, n. 2013, che mantiene la competenza dell'autorita' giudiziaria su ogni controversia che non si riferisca a semplice estinzione di redditi. E cio' perche' i suddetti artt. 6 e 22, riguardano le imposte dirette, mentre l'I.G.E. e' una imposta indiretta. Per quanto riguarda la tutela giurisdizionale dei diritti ed interessi relativi all'I.G.E., le norme da applicare sono l'art. 52 del R.D.L. 9 gennaio 1940, n. 2, convertito in legge 19 giugno 1940, n. 762, il quale, senza enunciare alcuna limitazione, espressamente stabilisce che contro l'ordine dell'Intendente di finanza e contro il decreto del Ministro per le finanze e' consentito gravame dinanzi all'autorita' giudiziaria in sede civile; l'art. 18 del D.L. 9 maggio 1948, n. 799, affidando alle Commissioni tributarie distrettuali e provinciali la risoluzione in via amministrativa delle controversie relative all'applicazione della imposta sull'entrata corrisposta mediante abbonamento, mantiene implicitamente ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie relative alla imposta corrisposta mediante marche o versamenti in conto corrente postale comprese quelle di estimazione semplice; e l'art. 28 del R.D.L. 7 agosto 1936, n.1639, che conferma le disposizioni vigenti (e cioe' quelle relative alla competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria), per quanto concerne la risoluzione delle controversie in materia di tassa scambi, che in epoca successiva e' stata sostituita dalla imposta sull'entrata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 113
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte