Sentenza 84/1968 (ECLI:IT:COST:1968:84)
Massima numero 2926
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SANDULLI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 84/68. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONE SICILIANA - IMPOSTE IN GENERE - PENE PECUNIARIE - IRROGAZIONE DA PARTE DEGLI INTENDENTI DI FINANZA IN SICILIA, AGLI ESATTORI DELLE IMPOSTE DIRETTE - DECISIONE DEI RICORSI PROPOSTI CONTRO TALI ORDINANZE - COMPETENZA DELLO STATO - ANNULLAMENTO DELLA CIRCOLARE ASSESSORIALE 21 LUGLIO 1967, N. 18459. REGIONE SICILIANA - TRIBUTI - POTERE SANZIONATORIO EX LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4 - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE IN FORZA DEL D.P.R. 26 LUGLIO 1965, N. 1074 - ESCLUSIONE.

Testo
E' competente lo Stato (Ministro delle Finanze) e non la Regione siciliana a decidere i ricorsi contro le ordinanze intendentizie che irrogano pene pecuniarie agli esattori delle imposte. La devoluzione alla Regione siciliana delle entrate derivanti dall'applicazione di sanzioni pecuniarie non implica la legittimazione della Regione stessa alla irrogazione delle sanzioni che danno luogo a tali entrate. Se, per ipotesi, fosse attribuito a un determinato ente pubblico il provento di multe o ammende previste dalla legge penale, non per questo sarebbe attribuita all'ente la potesta' punitiva. Nel caso in esame non si tratta di entrate tributarie e neanche connesse a tributi ma si tratta dell'esercizio di una potesta' diversa e cioe' di un potere sanzionatorio che, pur avendo per oggetto attivita' tributaria, si distingue dal potere di imposizione e di riscossione di tributi e ha un proprio ordinamento. Se il trasferimento alla Regione del potere sanzionatorio fosse consentito dall'ordinamento, esso avrebbe richiesto una esplicita attribuzione, non compresa nell'attribuzione dei proventi, poiche' le norme di attuazione nulla dicono in proposito, con la conseguenza che l'intendente di finanza, nell'applicazione delle sanzioni, svolge una funzione statale non trasferita alla Regione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  26/07/1965  n. 1074  art. 3