Sentenza 85/1968 (ECLI:IT:COST:1968:85)
Massima numero 2930
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 85/68 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 28 - DECESSO DEL LAVORATORE INFORTUNATO DOPO LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER INABILITA' PERMANENTE - DOMANDA DA PARTE DEI SUPERSTITI AL FINE DI OTTENERE LA RENDITA - TERMINE DI DECADENZA DALLA DATA DEL DECESSO E NON DALLA NOTIZIA CHE GLI INTERESSATI ABBIANO DI ESSO - INCONGRUITA' DEL TERMINE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 85/68 D. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - R.D. 17 AGOSTO 1935, N. 1765, ART. 28 - DECESSO DEL LAVORATORE INFORTUNATO DOPO LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' PER INABILITA' PERMANENTE - DOMANDA DA PARTE DEI SUPERSTITI AL FINE DI OTTENERE LA RENDITA - TERMINE DI DECADENZA DALLA DATA DEL DECESSO E NON DALLA NOTIZIA CHE GLI INTERESSATI ABBIANO DI ESSO - INCONGRUITA' DEL TERMINE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 38 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
In riferimento ai precetti di cui agli artt. 24 e 38 della Costituzione e' illegittimo l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui stabilisce che i superstiti del lavoratore (deceduto a causa dell'infortunio dopo la liquidazione dell'indennita' per inabilita' permanente), al fine di ottenere la rendita, preveduta dalla legge a loro favore, devono, a pena di decadenza, proporre la domanda entro un mese dalla data della morte. Si deve infatti disconoscere la congruita' di detto termine, in quanto la sua decorrenza e' prevista dalla norma sopra citata dalla data del decesso del lavoratore, prescindendo dal fatto che la relativa notizia sia tempestivamente pervenuta agli interessati. Nella specie la Corte ha precisato che la non congruita' del termine e piu' evidente sia dalla possibilita' che la morte dell'assicurato sia avvenuta in localita' diversa da quella della di lui abituale residenza, sia per il fatto che l'evento siasi verificato in circostanze tali da rendere difficile l'accertamento da parte della stessa pubblica autorita'. (Nella valutazione della congruita' del termine occorre altresi' che si tenga conto del turbamento di carattere psicologico ed affettivo che la morte di un congiunto suscita, di norma, nell'ambito della famiglia, con ripercussioni sull'attivita' che i superstiti devono svolgere sollecitamente, per salvaguardare i loro interessi patrimoniali, conseguenti all'evento luttuoso, attivita' che puo' trovare maggiore difficolta' di espletamento anche nell'eventuale scarsa conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari da parte degli stessi interessati).
In riferimento ai precetti di cui agli artt. 24 e 38 della Costituzione e' illegittimo l'art. 28 del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765 (contenente disposizioni per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali), nella parte in cui stabilisce che i superstiti del lavoratore (deceduto a causa dell'infortunio dopo la liquidazione dell'indennita' per inabilita' permanente), al fine di ottenere la rendita, preveduta dalla legge a loro favore, devono, a pena di decadenza, proporre la domanda entro un mese dalla data della morte. Si deve infatti disconoscere la congruita' di detto termine, in quanto la sua decorrenza e' prevista dalla norma sopra citata dalla data del decesso del lavoratore, prescindendo dal fatto che la relativa notizia sia tempestivamente pervenuta agli interessati. Nella specie la Corte ha precisato che la non congruita' del termine e piu' evidente sia dalla possibilita' che la morte dell'assicurato sia avvenuta in localita' diversa da quella della di lui abituale residenza, sia per il fatto che l'evento siasi verificato in circostanze tali da rendere difficile l'accertamento da parte della stessa pubblica autorita'. (Nella valutazione della congruita' del termine occorre altresi' che si tenga conto del turbamento di carattere psicologico ed affettivo che la morte di un congiunto suscita, di norma, nell'ambito della famiglia, con ripercussioni sull'attivita' che i superstiti devono svolgere sollecitamente, per salvaguardare i loro interessi patrimoniali, conseguenti all'evento luttuoso, attivita' che puo' trovare maggiore difficolta' di espletamento anche nell'eventuale scarsa conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari da parte degli stessi interessati).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte