Sentenza 86/1968 (ECLI:IT:COST:1968:86)
Massima numero 2932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/68 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 225 - COMPIMENTO DI VERI E PROPRI ATTI ISTRUTTORI AD INIZIATIVA DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI E' RESO POSSIBILE, NELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, IL COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI SENZA L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 390, 304 BIS, TER, QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
SENT. 86/68 B. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 225 - COMPIMENTO DI VERI E PROPRI ATTI ISTRUTTORI AD INIZIATIVA DEGLI UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE NELLA PARTE IN CUI E' RESO POSSIBILE, NELLE INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, IL COMPIMENTO DI ATTI ISTRUTTORI SENZA L'APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 390, 304 BIS, TER, QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.
Testo
L'incostituzionalita' parziale dell'art. 232 travolge, in parte, anche la norma di cui all'art. 225 del c.p.p. che, in certi casi, consente il compimento di veri e propri atti istruttori ad iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria. Secondo la norma impugnata la disciplina dell'istruzione formale puo' estendersi alle indagini preliminari solo "per quanto e' possibile", cioe' praticamente a discrezione della autorita' di polizia giudiziaria; tanto e' vero che, per le ragioni dell'urgenza e sull'esempio delle operazioni compiute per incarico del P.M., si nega proprio l'applicabilita', a quelle indagini, degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater del c.p.p., vale a dire delle norme che sono state introdotte recentemente a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa: e cio' non e' dubbio che contrasti con l'art. 24 della Costituzione. Ne' per sfuggire alla incostituzionalita' vale rilevare che quelle operazioni, compiendosi prima del giudizio, sarebbero fuori di "ogni stato e grado" del processo: all'opposto, a parte che quanto s'e' detto sull'attivita' del P.M. puo' ripetersi a fortiori per le iniziative della polizia giudiziaria, tali atti non sono estranei al giudizio poiche' rientrano nelle indagini preordinate a una pronuncia penale e si traducono in processi verbali di cui e' consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 C.P.P.). D'altronde la dichiarazione di illegittimita' parziale dell'art. 225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo.
L'incostituzionalita' parziale dell'art. 232 travolge, in parte, anche la norma di cui all'art. 225 del c.p.p. che, in certi casi, consente il compimento di veri e propri atti istruttori ad iniziativa degli ufficiali di polizia giudiziaria. Secondo la norma impugnata la disciplina dell'istruzione formale puo' estendersi alle indagini preliminari solo "per quanto e' possibile", cioe' praticamente a discrezione della autorita' di polizia giudiziaria; tanto e' vero che, per le ragioni dell'urgenza e sull'esempio delle operazioni compiute per incarico del P.M., si nega proprio l'applicabilita', a quelle indagini, degli artt. 304 bis, 304 ter e 304 quater del c.p.p., vale a dire delle norme che sono state introdotte recentemente a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa: e cio' non e' dubbio che contrasti con l'art. 24 della Costituzione. Ne' per sfuggire alla incostituzionalita' vale rilevare che quelle operazioni, compiendosi prima del giudizio, sarebbero fuori di "ogni stato e grado" del processo: all'opposto, a parte che quanto s'e' detto sull'attivita' del P.M. puo' ripetersi a fortiori per le iniziative della polizia giudiziaria, tali atti non sono estranei al giudizio poiche' rientrano nelle indagini preordinate a una pronuncia penale e si traducono in processi verbali di cui e' consentita la lettura nel dibattimento (art. 463 C.P.P.). D'altronde la dichiarazione di illegittimita' parziale dell'art. 225 non preclude alla polizia giudiziaria lo svolgimento di proprie indagini, ma pone limiti a quelle che si risolvono in veri e propri atti istruttori da utilizzare direttamente nel processo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte