Sentenza 86/1968 (ECLI:IT:COST:1968:86)
Massima numero 2934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/68 D. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 395, ULTIMO COMMA - RICHIESTA DI PROSCIOGLIMENTO SENZA CONTESTAZIONE DEL FATTO E SENZA INTERROGATORIO - CONTRASTO CON L'INTERESSE COSTITUZIONALE AL GIUSTO PROCEDIMENTO E COL DIRITTO DEL PREVENUTO AD ESSERE INFORMATO - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA NEI CONFRONTI DI ALCUNE DELLE IPOTESI IN ESSA PREVISTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI RIGUARDI DELLE ALTRE.
SENT. 86/68 D. PROCESSO PENALE - ISTRUZIONE FORMALE E SOMMARIA - COD. PROC. PEN., ART. 395, ULTIMO COMMA - RICHIESTA DI PROSCIOGLIMENTO SENZA CONTESTAZIONE DEL FATTO E SENZA INTERROGATORIO - CONTRASTO CON L'INTERESSE COSTITUZIONALE AL GIUSTO PROCEDIMENTO E COL DIRITTO DEL PREVENUTO AD ESSERE INFORMATO - INSUSSISTENZA - ILLEGITTIMITA' DELLA NORMA GIA' PARZIALMENTE DICHIARATA NEI CONFRONTI DI ALCUNE DELLE IPOTESI IN ESSA PREVISTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI RIGUARDI DELLE ALTRE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 395 c.p.p. che, fuori dai tre casi indicati, ammetteva il proscioglimento senza interrogatorio e senza la contestazione del fatto. Infatti da un canto questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma la' dove non prevedeva la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che "il fatto non sussiste" o che non e' stato commesso dall'imputato" (sent. n. 151 del 1967); dall'altro "l'interesse al giusto procedimento" e' sufficientemente tutelato con le garanzie offerte dagli artt. 304 bis - 304 quater del cod. proc. pen.: l'interrogatorio e la contestazione del fatto si richiedono invece perche' il prevenuto sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare un proscioglimento che, nei riflessi morali e sociali, potrebbe essergli dannoso (sent. cit.); danno non ipotizzabile nel caso in cui si riconosca che il fatto non sussisto o non e' stato commesso da lui.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 395 c.p.p. che, fuori dai tre casi indicati, ammetteva il proscioglimento senza interrogatorio e senza la contestazione del fatto. Infatti da un canto questa Corte ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale della norma la' dove non prevedeva la contestazione del fatto e l'interrogatorio dell'imputato ai fini del proscioglimento con formula diversa da quella che "il fatto non sussiste" o che non e' stato commesso dall'imputato" (sent. n. 151 del 1967); dall'altro "l'interesse al giusto procedimento" e' sufficientemente tutelato con le garanzie offerte dagli artt. 304 bis - 304 quater del cod. proc. pen.: l'interrogatorio e la contestazione del fatto si richiedono invece perche' il prevenuto sia messo in condizione di difendersi allo scopo di evitare un proscioglimento che, nei riflessi morali e sociali, potrebbe essergli dannoso (sent. cit.); danno non ipotizzabile nel caso in cui si riconosca che il fatto non sussisto o non e' stato commesso da lui.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte