Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Puglia - Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione (ristrutturazione ricostruttiva) - Sostituzione di norma dichiarata costituzionalmente illegittima, con altra di identico tenore, valida pro futuro - Successiva introduzione di nuovo parametro interposto - Mancata applicazione, nelle more, della norma impugnata - Cessazione della materia del contendere nell'arco temporale precedente all'introduzione del suddetto parametro.
È dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 2-bis, comma 1-ter, del t.u. edilizia, dell'art. 7 della legge reg. Puglia n. 5 del 2019, nell'arco temporale antecedente all'entrata in vigore del citato parametro interposto, introdotto dall'art. 5, comma 1, lett. b), del d.l. n. 31 del 2019, conv., con modif., nella legge n. 55 del 2019. Poiché la disposizione regionale impugnata è entrata in vigore il 16 aprile 2019 e la norma statale indicata il successivo 19 aprile 2019, la prima non può avere avuto applicazione, essendo stata vigente per un tempo incompatibile con il consolidarsi del titolo abilitativo.