Sentenza 88/1968 (ECLI:IT:COST:1968:88)
Massima numero 2936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2937


Titolo
SENT. 88/68 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - GIUDIZIO DI RILEVANZA DEL GIUDICE A QUO - INSINDACABILITA' - FATTISPECIE.

Testo
Il presupposto da cui muove l'ordinanza di rimessione, ai fini della rilevanza della questione, attenendo al merito del giudizio a quo, non puo' essere sindacato dalla Corte neppure ai fini di accertare se il giudice, nel motivare sulla rilevanza, abbia applicato inesattamenete o violato la legge. (Nella fattispecie il pretore, muovendo dal presupposto che l'indicazione dei giuochi proibiti, prevista dall'art. 110, primo comma, del T.U. delle leggi di p.s., costituirebbe un'integrazione del precetto penale, ha esattamente definito i termini della questione, deducendo che l'eventuale dichiarazione di illegittimita' della disposizione denunziata, farebbe venir meno le conseguenze penali per l'omessa esposizione della tabella). Conforme: sent. 15/1966; 44/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23