Sentenza 88/1968 (ECLI:IT:COST:1968:88)
Massima numero 2937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2936


Titolo
SENT. 88/68 B. LEGGI DI P.S. - TABELLONE DEL QUESTORE CONTENENTE L'INDICAZIONE DEI GIUOCHI PROIBITI - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLA TABELLA (ART. 110, I COMMA, T.U.L.P.S. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, SECONDO COMMA, COST. - ESCLUSIONE.

Testo
L'art. 110, primo comma del T.U. leggi di p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, nell'imporre all'esercente una sala da bigliardo o da giuoco di tenere esposta la tabella, vidimata dal questore, con l'indicazione dei giuochi proibiti e di quelli vietati nel pubblico interesse, vincola ad un obbligo di fare che prescinde dal contenuto, anche se parzialmente illegittimo, della tabella. Ne consegue che non sorge il problema della legittimita' dell'attribuzione al questore del potere di compilare la tabella. Se poi questa illegittimita' includa giuochi consentiti, in favore del trasgressore soccorre la garanzia giurisdizionale del sindacato dello stesso giudice penale. E' pertanto da escludere la violazione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 2

Altri parametri e norme interposte