Sentenza 89/1968 (ECLI:IT:COST:1968:89)
Massima numero 2939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2938  2940


Titolo
SENT. 89/68 B. EDILIZIA - PIANI REGOLATORI DI ROMA - DECRETO LEGGE 29 MARZO 1966, N. 128, CONV. CON MODIFICHE, IN LEGGE 26 MAGGIO 1966, N. 311, ART. 1, TERZO COMMA - ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN BASE AI PIANI PARTICOLAREGGIATI DI ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE APPROVATO CON R.D.L. N. 981 DEL 1931, CONV. CON MODIF. IN L. N. 355 DEL 1932 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 3 COST. - NON FONDATEZZA.

Testo
Con il decreto legge 29 marzo 1966, n. 128, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1966, n. 311, si e' disposta la proroga (senza peraltro porre in essere una novazione di fonte) della efficacia delle previsioni (nelle parti conformi al nuovo piano regolatore generale di Roma) dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore approvato con r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 1932, n. 355. Nel quadro di questa normativa, l'applicazione, prevista dall'art. 1, terzo comma, del decreto legge del 1966, circa la determinazione dell'indennita' di espropriazione, dei criteri, meno favorevoli agli espropriati, stabiliti dagli artt. 4, 5, 6 e 7 del decreto-legge del 1931, si giustifica in quanto essa riguarda le espropriazioni disposte (anche se in tempo successivo) in forza dei suddetti piani particolareggiati dipendenti dal piano regolatore approvato con lo stesso decreto-legge del 1931. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'indicato art. 1, terzo comma, del decreto legge del 1966, sotto il profilo di una asserita disparita' di trattamento, a scapito dei soggetti destinatari della norma impugnata, rispetto ai cittadini espropriati in base ai nuovi piani particolareggiati e percio' indennizzati secondo le norme della legge urbanistica. Non e' infatti contrario al principio di eguaglianza che, per uno stesso piano regolatore generale, si contemplino trattamenti differenziati in corrispondenza a situazioni ritenute diverse.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte