Sentenza 89/1968 (ECLI:IT:COST:1968:89)
Massima numero 2940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 89/68 C. EDILIZIA - PIANI REGOLATORI DI ROMA - LEGGE 26 MAGGIO 1966, N. 311 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIF., DEL D.L. 29 MARZO 1966, N. 128) ART. UNICO - COLLEGIO SPECIALE IN MATERIA DI INDENNIZZI PER ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN DIPENDENZA DEL PIANO REGOLATORE DEL 1931 (R.D.L. 6 LUGLIO 1931, N. 981, CONV. CON MODIF. IN LEGGE 24 MARZO 1932, N. 355) - ATTRIBUZIONE DI NUOVE CONTROVERSIE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 102, E ALLA DISP. TRANS. VI, COST. - NON FONDATEZZA.
SENT. 89/68 C. EDILIZIA - PIANI REGOLATORI DI ROMA - LEGGE 26 MAGGIO 1966, N. 311 (CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIF., DEL D.L. 29 MARZO 1966, N. 128) ART. UNICO - COLLEGIO SPECIALE IN MATERIA DI INDENNIZZI PER ESPROPRIAZIONI DISPOSTE IN DIPENDENZA DEL PIANO REGOLATORE DEL 1931 (R.D.L. 6 LUGLIO 1931, N. 981, CONV. CON MODIF. IN LEGGE 24 MARZO 1932, N. 355) - ATTRIBUZIONE DI NUOVE CONTROVERSIE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 102, E ALLA DISP. TRANS. VI, COST. - NON FONDATEZZA.
Testo
Le controversie che il D.L. 29 marzo 1966, n. 128 (convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311) mantiene nella sfera della potesta' giurisdizionale del collegio speciale, previsto dal piano regolatore del 1931, (r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, conv., con modif., in legge 24 marzo 1932, n. 355) riguardano sempre gli indennizzi per le espropriazioni disposte in dipendenza dello stesso piano regolatore del 1931. E' percio' da escludere che con l'articolo unico della legge n. 311 del 1966 (convers. in legge con modifiche del d.l. n. 128 del 1966) la competenza dell'indicato collegio speciale sia stata estesa a nuove controversie, e che con essa, in tal modo, si sia posta in essere una indebita proroga di giurisdizione speciale. E va quindi dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale della legge suddetta, sollevata sotto tale profilo in riferimento all'art. 102 e alla VI Dispos. trans. della Costituzione.
Le controversie che il D.L. 29 marzo 1966, n. 128 (convertito nella legge 26 maggio 1966, n. 311) mantiene nella sfera della potesta' giurisdizionale del collegio speciale, previsto dal piano regolatore del 1931, (r.d.l. 6 luglio 1931, n. 981, conv., con modif., in legge 24 marzo 1932, n. 355) riguardano sempre gli indennizzi per le espropriazioni disposte in dipendenza dello stesso piano regolatore del 1931. E' percio' da escludere che con l'articolo unico della legge n. 311 del 1966 (convers. in legge con modifiche del d.l. n. 128 del 1966) la competenza dell'indicato collegio speciale sia stata estesa a nuove controversie, e che con essa, in tal modo, si sia posta in essere una indebita proroga di giurisdizione speciale. E va quindi dichiarata priva di fondamento la questione di legittimita' costituzionale della legge suddetta, sollevata sotto tale profilo in riferimento all'art. 102 e alla VI Dispos. trans. della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 102
Costituzione
art.
Altri parametri e norme interposte