Sentenza 90/1968 (ECLI:IT:COST:1968:90)
Massima numero 2941
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 05/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 90/68. CORTE COSTITUZIONALE - COSTITUZIONALITA' (QUESTIONE DI) - RILEVANZA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI TRATTAMENTO DI MISSIONE SPETTANTE AI MAGISTRATI.

Testo
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale della legge 15 aprile 1961 n. 291, nella parte relativa al trattamento di missione spettante ai magistrati, funzionari dell'ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie, e dell'art. 8 legge 2 marzo 1963, n. 320, sollevata, in riferimento agli artt. 24, comma primo, e 104 comma primo, Cost., in un giudizio pendente dinanzi alla sezione specializzata agraria in occasione dell'espletamento di un'attivita' istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il rilascio di un fondo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23