Sentenza 91/1968 (ECLI:IT:COST:1968:91)
Massima numero 2942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2943  2944


Titolo
SENT. 91/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI PER LA PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE - FORZA DI LEGGE DELL'ATTO DENUNZIATO - ARTT. 24, COMMA PRIMO, 125, COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, 126, COMMA PRIMO, 327, COMMA SECONDO, R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787 (REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA) - NATURA DI REGOLAMENTO DEL DETTO R.D. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Condizione dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale e' che oggetto della denuncia sia una legge, ovvero un decreto legge, non un regolamento, che per sua natura e' privo di forza di legge. Tale e' il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, emanato in dipendenza ed in correlazione con l'art. 1 legge 31 gennaio 1926, n. 100, e preceduto dal parere del Consiglio di Stato. E' pertanto improponibile la questione di legittimita', costituzionale degli artt. 124, primo comma; 125, secondo, quinto e sesto comma; 126, primo comma; 327, secondo comma, del regolamento degli istituti di prevenzione e pena di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 787.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte