Sentenza 91/1968 (ECLI:IT:COST:1968:91)
Massima numero 2942
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI PER LA PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE - FORZA DI LEGGE DELL'ATTO DENUNZIATO - ARTT. 24, COMMA PRIMO, 125, COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, 126, COMMA PRIMO, 327, COMMA SECONDO, R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787 (REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA) - NATURA DI REGOLAMENTO DEL DETTO R.D. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 91/68 A. GIUDIZIO INCIDENTALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONDIZIONI PER LA PROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE - FORZA DI LEGGE DELL'ATTO DENUNZIATO - ARTT. 24, COMMA PRIMO, 125, COMMI SECONDO, QUINTO, SESTO, 126, COMMA PRIMO, 327, COMMA SECONDO, R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 787 (REGOLAMENTO PER GLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA) - NATURA DI REGOLAMENTO DEL DETTO R.D. - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 DELLA COSTITUZIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Condizione dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale e' che oggetto della denuncia sia una legge, ovvero un decreto legge, non un regolamento, che per sua natura e' privo di forza di legge. Tale e' il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, emanato in dipendenza ed in correlazione con l'art. 1 legge 31 gennaio 1926, n. 100, e preceduto dal parere del Consiglio di Stato. E' pertanto improponibile la questione di legittimita', costituzionale degli artt. 124, primo comma; 125, secondo, quinto e sesto comma; 126, primo comma; 327, secondo comma, del regolamento degli istituti di prevenzione e pena di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 787.
Condizione dell'azione diretta a promuovere il giudizio costituzionale e' che oggetto della denuncia sia una legge, ovvero un decreto legge, non un regolamento, che per sua natura e' privo di forza di legge. Tale e' il regolamento sugli istituti di prevenzione e di pena, emanato in dipendenza ed in correlazione con l'art. 1 legge 31 gennaio 1926, n. 100, e preceduto dal parere del Consiglio di Stato. E' pertanto improponibile la questione di legittimita', costituzionale degli artt. 124, primo comma; 125, secondo, quinto e sesto comma; 126, primo comma; 327, secondo comma, del regolamento degli istituti di prevenzione e pena di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 787.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 134
legge costituzionale
art. 1
Altri parametri e norme interposte