Sentenza 91/1968 (ECLI:IT:COST:1968:91)
Massima numero 2944
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANDULLI - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/68 C. PENA - ESECUZIONE DELLA PENA - REMUNERAZIONE DEL CONDANNATO PER IL LAVORO PRESTATO IN CARCERE - ART. 145 C.P. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 COST. - INFONDATEZZA.
SENT. 91/68 C. PENA - ESECUZIONE DELLA PENA - REMUNERAZIONE DEL CONDANNATO PER IL LAVORO PRESTATO IN CARCERE - ART. 145 C.P. - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 1, 3, 4, 27 E 36 COST. - INFONDATEZZA.
Testo
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 145 c.p., che pone a carico del detenuto le spese di mantenimento in carcere, sollevata sotto il profilo della mancata attuazione di una completa organizzazione del lavoro carcerario, per cui non tutti i detenuti sarebbero nelle condizioni di provvedere al pagamento con i frutti del lavoro carcerario. Invero l'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione e sul peculio del condannato, e la carenza organizzativa denunciata nell'ordinanza non puo' aver, di per se', alcuna influenza sulla costituzionalita' della norma, il cui contenuto prescinde dal modo in cui in via generale e' regolato l'ordinamento, e s'innesta nel sistema, non sottoposto a censura, secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 145 c.p., che pone a carico del detenuto le spese di mantenimento in carcere, sollevata sotto il profilo della mancata attuazione di una completa organizzazione del lavoro carcerario, per cui non tutti i detenuti sarebbero nelle condizioni di provvedere al pagamento con i frutti del lavoro carcerario. Invero l'art. 145 riguarda soltanto l'ordine dei prelievi sulla retribuzione e sul peculio del condannato, e la carenza organizzativa denunciata nell'ordinanza non puo' aver, di per se', alcuna influenza sulla costituzionalita' della norma, il cui contenuto prescinde dal modo in cui in via generale e' regolato l'ordinamento, e s'innesta nel sistema, non sottoposto a censura, secondo il quale le spese di mantenimento gravano sul condannato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte