Sentenza 92/1968 (ECLI:IT:COST:1968:92)
Massima numero 2946
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2945  2947  2948


Titolo
SENT. 92/68 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTRUZIONE - PIANIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - LEGGE STATALE 28 LUGLIO 1967, N. 641 - PRETESA MANCANZA IN ESSA DELLE NORME DI COORDINAMENTO DELLE COMPETENZE STATALI CON QUELLE REGIONALI - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non sono fondate le questioni di legittimita' costituzionale proposte nei confronti della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante "nuove norme per l'edilizia scolastica ed universitaria e piano finanziario di intervento per il quinquennio 1967-1971", riguardanti la legge nella sua integrita' ed in particolare gli artt. 3, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 20, 24 e 25, in riferimento agli artt. 5 e 116 della Costituzione e 4, 11, 13 e 59 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, n. 641, dovendo escludersi nella legge impugnata la mancanza delle norme di coordinamento delle competenze statali con quelle regionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 116

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 59

Altri parametri e norme interposte