Sentenza 92/1968 (ECLI:IT:COST:1968:92)
Massima numero 2947
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2945  2946  2948


Titolo
SENT. 92/68 C. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ISTRUZIONE - PIANIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA - LEGGE STATALE 28 LUGLIO 1967, N. 641 - INTERVENTO DEGLI ORGANI REGIONALI E PROVINCIALI NELLA COMPILAZIONE ED ESECUZIONE DEI PROGRAMMI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge n. 641 del 28 luglio 1967, recante "nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario di intervento per il quinquennio 1967-1971" assicurando l'intervento degli organi regionali e provinciali nella compilazione ed esecuzione dei programmi, e' idonea a soddisfare il rispetto della loro competenza ed autonomia: pertanto non e' fondata la richiesta della Regione Trentino-Alto Adige di ottenere, al fine di provvedere in proprio all'attuazione del piano entro il suo territorio, la disponibilita' della quota ripartita dei fondi stanziati dallo Stato per la pianificazione relativa all'edilizia scolastica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 11

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 13

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 59

Altri parametri e norme interposte