Sentenza 93/1968 (ECLI:IT:COST:1968:93)
Massima numero 2949
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 93/68 A. GIUDIZIO PRINCIPALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ERRONEA INDICAZIONE NUMERICA DELLA DISPOSIZIONE STATUTARIA CHE SI RITIENE VIOLATA - POSSIBILITA' DELLA CORTE DI SOSTITUIRE LA NORMA INDICATA CON ALTRA NEI CUI CONFRONTI, SULLA BASE DEI MOTIVI DEL RICORSO, DEVE REALMENTE INTENDERSI PROPOSTA LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'. (REGIONE SARDA - IMPIEGATI REGIONALI - ART. 3 LETT. A) ST. SP. IN LUOGO DELL'ART. 3 LETT. D)).
SENT. 93/68 A. GIUDIZIO PRINCIPALE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ERRONEA INDICAZIONE NUMERICA DELLA DISPOSIZIONE STATUTARIA CHE SI RITIENE VIOLATA - POSSIBILITA' DELLA CORTE DI SOSTITUIRE LA NORMA INDICATA CON ALTRA NEI CUI CONFRONTI, SULLA BASE DEI MOTIVI DEL RICORSO, DEVE REALMENTE INTENDERSI PROPOSTA LA QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA'. (REGIONE SARDA - IMPIEGATI REGIONALI - ART. 3 LETT. A) ST. SP. IN LUOGO DELL'ART. 3 LETT. D)).
Testo
Se dai motivi di un ricorso che solleva in via principale una questione di legittimita' costituzionale e' dato chiaramente desumere che la questione di costituzionalita' e' proposta nei confronti di disposizione statutaria diversa da quella numericamente indicata, ben puo' la Corte costituzionale effettuare l'esame di costituzionalita' in riferimento alla norma che si assume realmente violata. (Nel caso di specie il ricorso dello Stato contro la legge reg. sarda 19 ottobre 1967, era stato proposto in riferimento all'art. 3 lett. d) St. sp. concernente la potesta' legislativa primaria della Regione in materia di agricoltura e foreste ma la Corte, basandosi sui motivi del ricorso e avuto riguardo all'oggetto della legge impugnata riguardanti l'attribuzione di una speciale indennita' al personale di alcuni uffici dello Stato operanti nella Regione, ha portato l'esame di costituzionalita' della questione in riferimento alla lettera a) dello stesso art. 3 dello Statuto speciale che concerne la potesta' legislativa regionale in materia di "ordinamento degli uffici della Regione e stato giuridico ed economico del personale".
Se dai motivi di un ricorso che solleva in via principale una questione di legittimita' costituzionale e' dato chiaramente desumere che la questione di costituzionalita' e' proposta nei confronti di disposizione statutaria diversa da quella numericamente indicata, ben puo' la Corte costituzionale effettuare l'esame di costituzionalita' in riferimento alla norma che si assume realmente violata. (Nel caso di specie il ricorso dello Stato contro la legge reg. sarda 19 ottobre 1967, era stato proposto in riferimento all'art. 3 lett. d) St. sp. concernente la potesta' legislativa primaria della Regione in materia di agricoltura e foreste ma la Corte, basandosi sui motivi del ricorso e avuto riguardo all'oggetto della legge impugnata riguardanti l'attribuzione di una speciale indennita' al personale di alcuni uffici dello Stato operanti nella Regione, ha portato l'esame di costituzionalita' della questione in riferimento alla lettera a) dello stesso art. 3 dello Statuto speciale che concerne la potesta' legislativa regionale in materia di "ordinamento degli uffici della Regione e stato giuridico ed economico del personale".
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte