Sentenza 93/1968 (ECLI:IT:COST:1968:93)
Massima numero 2950
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  02/07/1968;  Decisione del  02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  2949  2951


Titolo
SENT. 93/68 B. REGIONE SARDA - TRATTAMENTO ECONOMICO DI IMPIEGATI NON DIPENDENTI DALLA REGIONE, INTEGRATO CON LEGGE REGIONALE - ESCLUSIONE.

Testo
Il presupposto indispensabile della legittimita' di una legge regionale regolatrice del trattamento economico del personale di determinati uffici e' costituito dal fatto che essa si riferisca a dipendenti della Regione. Non puo' conseguentemente la Regione attribuire con legge a personale statale una indennita' con carattere di continuita' e permanenza e calcolabile in una percentuale dello stipendio, venendo tale legge ad incidere sulla materia dello stato economico che e' di esclusiva competenza del legislatore nazionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 3

Altri parametri e norme interposte