Sentenza 93/1968 (ECLI:IT:COST:1968:93)
Massima numero 2951
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SANDULLI - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del
02/07/1968; Decisione del
02/07/1968
Deposito del 10/07/1968; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 93/68 C. REGIONE SARDA - PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'OSSERVATORIO FITOPATOLOGICO DELLA SARDEGNA - TRATTASI DI PERSONALE STATALE NON PASSATO ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327 - ATTRIBUZIONE CON LEGGE REGIONALE DI UNA SPECIALE INDENNITA' AL SUDDETTO PERSONALE - LEGGE REG. 11 LUGLIO - 19 OTTOBRE 1967, ARTT. 2 E 4 - ESCLUSIONE CHE LA REGIONE POSSA CON LEGGE INTERFERIRE NELLA MATERIA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI IMPIEGATI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA.
SENT. 93/68 C. REGIONE SARDA - PERSONALE DEGLI UFFICI DELL'OSSERVATORIO FITOPATOLOGICO DELLA SARDEGNA - TRATTASI DI PERSONALE STATALE NON PASSATO ALLA REGIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327 - ATTRIBUZIONE CON LEGGE REGIONALE DI UNA SPECIALE INDENNITA' AL SUDDETTO PERSONALE - LEGGE REG. 11 LUGLIO - 19 OTTOBRE 1967, ARTT. 2 E 4 - ESCLUSIONE CHE LA REGIONE POSSA CON LEGGE INTERFERIRE NELLA MATERIA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DI IMPIEGATI STATALI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA.
Testo
Gli artt. 2 e 4 della legge regionale sarda 11 luglio - 19 ottobre 1967, che prevedono rispettivamente l'attribuzione al personale degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna di una indennita' speciale pari al 60% dello stipendio o retribuzione base e lo stanziamento in bilancio, in apposito capitolo, della somma occorrente per la corresponsione di tale indennita', sono costituzionalmente illegittimi in riferimento all'art. 3 lett. a) dello Statuto, ai sensi del quale la Regione puo' disciplinare con legge il trattamento economico del personale dei propri uffici; ed in riferimento all'art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, dalla cui espressa disposizione risulta che il personale dell'Osservatorio non e' passato alle dipendenze della Regione, ma e' restato a tutti gli effetti personale statale. A giustificazione delle norme impugnate non vale addurre che l'indennita' rappresenterebbe un compenso per l'esplicazione di un compito nuovo e particolare attribuito dalla legge regionale all'osservatorio dalla legge regionale perche', a parte la non pertinenza di tale rilievo alla questione di legittimita' costituzionale, nella elencazione non tassativa, bensi' esemplificativa dei compiti affidati agli Osservatori fitopatologici con la legge 18 giugno 1931, n. 987, rientra l'attivita' di vigilanza ed organizzazione di operazione di difesa contro le malattie delle piante, si che l'attuazione della tutela fitosanatoria prevista dalla legge regionale e' compresa tra i compiti istituzionali degli Osservatori. A nulla giova altresi' invocare la mancata impugnazione di precedente legge regionale (26 giugno 1958, n. 18) contenente la previsione di identica indennita' a favore di altro personale statale anch'esso non trasferito alla Regione, dato il carattere di indipendenza e di novita' che deve riconoscersi alla legge denunciata agli effetti dell'ammissibilita' della sua impugnazione.
Gli artt. 2 e 4 della legge regionale sarda 11 luglio - 19 ottobre 1967, che prevedono rispettivamente l'attribuzione al personale degli uffici dell'Osservatorio fitopatologico della Sardegna di una indennita' speciale pari al 60% dello stipendio o retribuzione base e lo stanziamento in bilancio, in apposito capitolo, della somma occorrente per la corresponsione di tale indennita', sono costituzionalmente illegittimi in riferimento all'art. 3 lett. a) dello Statuto, ai sensi del quale la Regione puo' disciplinare con legge il trattamento economico del personale dei propri uffici; ed in riferimento all'art. 7 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327, dalla cui espressa disposizione risulta che il personale dell'Osservatorio non e' passato alle dipendenze della Regione, ma e' restato a tutti gli effetti personale statale. A giustificazione delle norme impugnate non vale addurre che l'indennita' rappresenterebbe un compenso per l'esplicazione di un compito nuovo e particolare attribuito dalla legge regionale all'osservatorio dalla legge regionale perche', a parte la non pertinenza di tale rilievo alla questione di legittimita' costituzionale, nella elencazione non tassativa, bensi' esemplificativa dei compiti affidati agli Osservatori fitopatologici con la legge 18 giugno 1931, n. 987, rientra l'attivita' di vigilanza ed organizzazione di operazione di difesa contro le malattie delle piante, si che l'attuazione della tutela fitosanatoria prevista dalla legge regionale e' compresa tra i compiti istituzionali degli Osservatori. A nulla giova altresi' invocare la mancata impugnazione di precedente legge regionale (26 giugno 1958, n. 18) contenente la previsione di identica indennita' a favore di altro personale statale anch'esso non trasferito alla Regione, dato il carattere di indipendenza e di novita' che deve riconoscersi alla legge denunciata agli effetti dell'ammissibilita' della sua impugnazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
Altri parametri e norme interposte